COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ARCESE MARCO, PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO, VICE PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO ROMA E CONSIGLIERE DELLA ASD FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 28 COMMA 4 DELLE NOIF, DELLA SIG.RA CAMPOLI ELIDE PRESIDENTE DELL’A.S. PRO CALCIO ROMA E CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DELLE NOIF E DELLE SOCIETA’ ASD PRO CALCIO ROMA, ASD PRO CALCIO ED ASD FERENTINO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 NOIF.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ARCESE MARCO, PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO, VICE PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO ROMA E CONSIGLIERE DELLA ASD FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 28 COMMA 4 DELLE NOIF, DELLA SIG.RA CAMPOLI ELIDE PRESIDENTE DELL’A.S. PRO CALCIO ROMA E CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DELLE NOIF E DELLE SOCIETA’ ASD PRO CALCIO ROMA, ASD PRO CALCIO ED ASD FERENTINO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 NOIF. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 13-2-2012, ha rappresentato alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, che il Sig. Marco Arcese è risultato rivestire la carico di presidente della società ASD Pro Calcio, società di puro settore giovanile, con sede in provincia di Frosinone, di vice presidente della ASD Pro Calcio Roma e di consigliere dell’ASD Pro Calcio Ferentino, nel mentre la Sig.ra Elide Campoli è risultata essere, a sua volta, Presidente della società ASD Pro Calcio Roma e consigliere della ASD Pro Calcio. Ha aggiunto, nella stessa nota, che da un esame del sito internet della ASD Pro Calcio è emerso che la stessa è gemellata con le società ASD Pro Calcio Accademy di Giuliano di Roma, ASD Pro Calcio Roma, ASD Pro Calcio Terracina, ASD Vis Sperlonga, ASD Tecchiena di Alatri, USD Zagarolo, ASD Nuova Aurora di Boville Ernica e ASD Calcio Sabaudia. Concludendo la suddetta nota, il Presidente ha evidenziato come venisse reclamizzata una serie di corsi di formazione per tecnici stranieri, in forza di un presunto accordo tra la società, l’AIAC ed il direttore della scuola allenatori Sig. Ulivieri. La Procura svolgeva le necessarie indagini ed appurava, oltre a quanto già accertato dall’esponente, che il Sig. Arcese risulta iscritto nell’albo degli allenatori di base tenuto dal Settore Tecnico e che la Sig.ra Campoli, sino al 27-2-2012, è stata anche presidente della ASD Pro Calcio Roma. Inoltre appariva destituita di ogni fondamento la notizia relativa all’accordo intervenuto con l’AIAC e la scuola allenatori. L’Organo requirente richiedeva quindi il deferimento dei due tesserati per aver violato le disposizioni federali che impediscono ai dirigenti di appartenere a più società della stessa Lega e, per quanto riguarda, l’Arcese, che impediscono ad un tecnico iscritto negli appositi albi di tesserarsi come dirigente di società. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando termine ai deferiti per l’invio di scritti difensivi. Alla riunione si presentava il procuratore della società Pro Calcio Ferentino che richiedeva l’applicazione della sanzione concordata di € 200,00 di ammenda (sanzione base € 300,00 di ammenda) e la Procura Federale prestava il consenso. Risultava presente, altresì, personalmente l’Arcese, rappresentante della società ASD Pro Calcio, mentre risultavano assenti la Sig.ra Campoli e la società ASD Pro Calcio Roma. I deferiti presenti protestavano l’estraneità agli addebiti in quanto, in effetti, con l’Ulivieri erano intercorsi solo accordi verbali e non scritti, e le cariche societarie, oltre quella di Presidente della ASD Pro Calcio erano state svolte solo in modo formale. La Procura Federale concludeva invece per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva le seguenti sanzioni: Pro Calcio Roma € 1.000,00 di ammenda, Pro Calcio € 800,00 di ammenda, Campoli Elide inibizione di 8 mesi, Marco Arcese inibizione di 15 mesi. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ritenuto che non emergono dal fascicolo elementi per procedere al proscioglimento della società ASD Pro Calcio Ferentino e che la pena concordata sia congrua rispetto agli addebiti, considerata la riduzione per il rito, determina la sanzione così come concordato. Per quanto attiene le posizioni degli altri deferiti, ritiene che la responsabilità degli stessi emerga indiscutibilmente dai documenti in atti. Infatti, sia l’Arcese che la Campoli, hanno palesemente violato le disposizioni che impediscono ai dirigenti di società di appartenere contemporaneamente a più società della stessa Lega. Inoltre, la situazione di assoluta confusione e commistione che si è venuta a creare tra le varie società a cui hanno appartenuto i due dirigenti deferiti, è stata ulteriormente esacerbata dalle funzioni apicali ricoperte da entrambi e dallo strano connubio tra società aventi, peraltro, denominazione analoga. Appaiono, altresì, del tutto congrue le richieste avanzate dalla Procura nei confronti del Sig. ARCESE MARCO e della Sig.ra ELIDE CAMPOLI, in quanto effettivi responsabili degli episodi oggetto del deferimento. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA - di applicare, ai sensi dell’articolo 23 CGS, alla società ASD Pro Calcio Ferentino la sanzione concordata dell’ammenda di € 200,00. - di ritenere gli altri soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di applicare agli stessi le seguenti sanzioni: Campoli Elide inibizione per mesi 8 Arcese Marco inibizione per mesi 15 ASD Pro Calcio Roma ammenda di € 800,00 ASD Pro Calcio ammenda di € 1.000,00 Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it