COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RINASCITA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 6.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE ANTONELLI MARCO E FINO AL 6.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE REI GIANMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 42 DEL 7.12.2012 (Gara: RINASCITA – REAL MAENZA del 5.12.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RINASCITA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI €
100 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 6.12.2015 A CARICO DEL
CALCIATORE ANTONELLI MARCO E FINO AL 6.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE REI
GIANMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
LATINA CON C.U. N. 42 DEL 7.12.2012
(Gara: RINASCITA – REAL MAENZA del 5.12.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe, osserva:
il suddetto reclamo, proposto dalla Società A.C.D. RINASCITA, trasmesso a mezzo fax in data
16.1.2013 relativo alle sanzioni indicate in titolo, è risultato sprovvisto dalla firma del
rappresentante legale della Società.
Invitata più volte la Società, tramite comunicazione telefonica e via mail, a regolarizzare tale
inadempienza entro il 6.2.2013, giorno in cui la Commissione avrebbe dovuto esaminare il ricorso
in questione;
accertato che entro tale data non è pervenuto il reclamo regolarmente sottoscritto, questo Organo
di Giustizia Sportiva, in ossequio alle norme regolamentari di cui all’art. 33 comma 9 del C.G.S.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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