COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE PROTASI DANILO, FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARZI MARIO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL FRATE WADSON MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 24.1.2013 (Gara: MAGLIANESE – VEJANESE del 20.1.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE PROTASI DANILO, FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARZI MARIO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL FRATE WADSON MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 24.1.2013 (Gara: MAGLIANESE – VEJANESE del 20.1.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società MAGLIANESE contesta decisamente il contenuto del referto arbitrale, ponendo preliminarmente all’attenzione una direzione di gara non all’altezza della situazione, in considerazione che si trattava di un incontro al vertice tra le due squadre. Entrando nel dettagliato ricorso, tiene ad evidenziare che, è pur vero che i propri sostenitori hanno manifestato un certo malumore e contestazione avverso le decisioni arbitrali, senza però l’arbitro riportare lo stesso comportamento manifestato dai tifosi avversari. Tra l’altro ha confuso gli sputi, provenienti da una altezza sopraelevata, con schizzi di acqua piovana che lo raggiungevano sulla divisa. Non è d’accordo la Società MAGLIANESE sui provvedimenti disciplinari assunti a carico dei calciatori, ritenendoli non rispondenti del tutto a quanto accaduto in campo. Il calciatore PROTASI DANILO, continuamente provocato da una persona che sedeva nella panchina avversaria, reagiva chiedendo i motivi della sua espulsione, mentre per la persona in panchina non veniva adottato analogo provvedimento. Il calciatore MARZI MARCO, espulso perché reagiva a numerosi, gravi e ripetuti falli subiti (tanto che successivamente era costretto a ricorrere a cure ospedaliere), mentre si avvicinava al Direttore di gara per chiedergli spiegazioni, si toglieva dalle mani il fango, e che alcuni schizzi, involontariamente, lo raggiungevano sulla divisa. A fine gara per tutto quello accaduto in precedenza protestava con una certa veemenza, senza però profferire offese o minacce all’arbitro. Il calciatore DEL FRATE WADSON MATTIA, contrariamente a quanto scritto dall’arbitro, a fine gara gli ha solo rivolto minacce e reiterate proteste. Ritiene la U.S. MAGLIANESE che con i chiarimenti forniti le sanzioni comminate possano essere adeguatamente ridimensionate e riportate secondo gli effettivi comportamenti dei responsabili. Questa Commissione, dopo aver affrontato l’ampia disanima di quanto rappresentato dalla reclamante, ed aver attentamente letto gli atti di gara, in effetti si è resa conto cha alcune considerazioni possono apparire condivisibili. l’esistenza di continue provocazioni subite dai calciatori hanno determinato in essi una reazione, certamente sproporzionata e non giustificabile, che può indurre questa Commissione a tener conto nella valutazione delle sanzioni di tale aspetto. Il comportamento del PROTASI, che tentava di colpire l’arbitro con una testata, è da considerarsi certamente un gesto di particolare gravità, ma dovuto alla frustrazione di atteggiamenti di provocazione di avversari e di una persona che sedeva in panchina, non sanzionati dal direttore di gara. Anche il comportamento del MARZI, così come riportato in precedenza, e per gli stessi motivi di cui sopra, può comunque essere ricondotto ad una sanzione di minore entità, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi simili. Nel comportamento del calciatore DEL FRATE WADSON MATTIA si intravede un atteggiamento particolarmente aggressivo, non sfociato comunque in un atto tendente a provocare danni fisici alla persona dell’arbitro. Per tutte le motivazioni di cui sopra, anche l’ammenda può essere lievemente ridimensionata. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento riducendo l’ammenda ad € 200,00. Di ridurre la squalifica del calciatore PROTASI DANILO al 30.6.2014, del calciatore MARZI MARIO al 30.9.2013 e del calciatore DEL FRATE WADSON MATTIA a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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