COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SAXA RUBRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 31.1.2013 (Gara: MEDULLIA 1174 – REAL SAXA RUBRA del 27.1.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SAXA RUBRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 31.1.2013 (Gara: MEDULLIA 1174 – REAL SAXA RUBRA del 27.1.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società REAL SAXA RUBRA chiedeva un riesame della sanzione inflitta al calciatore MARTELLACCI, assumendo che lo stesso avrebbe urtato l’arbitro in maniera del tutto fortuita. Esaminati gli atti ufficiali, dai quali si desume un comportamento assai diverso del citato giocatore, il quale, a seguito di una decisione tecnica, colpiva l’arbitro con una spallata, facendolo barcollare. Ritenute, quindi, insussistenti le lamentele della ricorrente e adeguato il provvedimento adottato, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL SAXA RUBRA e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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