COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 138 DEL 24-1- 2013 IN MERITO ALLA GARA PRO FORMIA – CAMPODIMELE DEL 23-12-2012 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 138 DEL 24-1-
2013 IN MERITO ALLA GARA PRO FORMIA – CAMPODIMELE DEL 23-12-2012
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
La Società Pro Formia ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo con la quale
veniva respinto il reclamo proposto per posizione irregolare del calciatore Cianciaruso Sandro della
società Campodimele che sarebbe risultato in posizione di squalifica. Sosteneva la reclamante che
il calciatore in questione al momento della disputa della gara del 23-12-2012 Pro Formia –
Campodimele non aveva scontato la giornata di squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo con
decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 110 del 13-12-2012. A tal fine eccepiva che la
successiva gara del 16-12-2012 Campodimele – Selvavetere Fondi non si era disputata per la
rinuncia al campionato, comunicata con fax al Comitato Regionale Lazio il 14-12-2012, della
società Selvavetere Fondi e quindi tale gara non doveva essere considerata valida ai fini
dell’espiazione della squalifica, a mente dell’articolo 22 comma 4 del CGS. Il Giudice Sportivo
aveva invece ritenuto perfettamente regolare la posizione del calciatore Cianciaruso in quanto, con
decisione pubblicata sul C.U. n. 126 del 10-1-2013 relativa alla gara Campodimele – Selvavetere
Fondi aveva inflitto alla società Selvavetere Fondi la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0 a 3 per rinuncia e quindi la gara doveva essere considerata valida ai fini della
classifica con la conseguente espiazione della sanzione del calciatore Cianciaruso, a nulla
rilevando la successiva declatoria di esclusione dal campionato della società Selvavetere Fondi.
Insiste nella doglianza la società Pro Formia che rileva come il ritiro dal campionato della società
Selvavetere Fondi sia stato pubblicato sul comunicato ufficiale del 20-12-2012 n. 117 con
conseguente annullamento di tutte le gare effettuate dalla stessa (art. 53 commi 4 e 9 NOIF)
mentre solo con il comunicato 126 del 10-1-2013, peraltro successivo all’inoltro del preannuncio di
reclamo e del reclamo, venivano pubblicate le sanzioni relative alla gara del 16-12-2012, a
distanza di quasi un mese dalla gara, quasi a voler sanare a posteriori proprio la posizione del
calciatore in questione. Avverso il reclamo invia nei termini le controdeduzioni la società
Campodimele che insiste invece sul fatto che il calciatore, come tutti quelli che si erano trovati
nelle stesse situazioni nelle gare disputate dal Selvavetere Fondi, avesse regolarmente scontato la
squalifica nella gara contro il Selvavetere Fondi, pur non essendosi disputata per l’assenza della
società ospite.
Il reclamo è infondato. Va premesso che il regolamento sancisce che le gare utili per l’espiazione
delle squalifiche dei tesserati sono quelle che hanno conseguito effetti ai fini della classifica,
chiarendo altresì che nel caso una gara non venga disputata per rinuncia da parte di una società i
calciatori di questa, in posizione di squalifica, non la scontano. Implicitamente quindi, dal
combinato disposto delle norme, si ricava che, invece, scontano la squalifica i calciatori della
squadra avversaria a quella rinunciataria. Nel caso che ci occupa è ben vero che la società
Selvavetere Fondi abbia comunicato la propria rinuncia a mezzo fax il 14-12-2012 in ore serali, ma
è altrettanto vero che, proprio per la vicinanza con la gara della domenica, il Comitato non potè
provvedere né ad emanare il Comunicato Ufficiale in cui si dava atto della rinuncia al campionato
con l’adozione dei provvedimenti conseguenti, né ad annullare la gara del 16-12-2012 tra il
Campodimele e la Selvavetere Fondi. Tanto è vero questo che sia l’Arbitro che la società di casa si
presentarono regolarmente in campo ed attesero il regolamentare tempo d’attesa prima che il
direttore di gara, constatata la rinuncia della società Selvavetere Fondi, ne decretava la mancata
effettuazione. L’Arbitro ha quindi regolarmente redatto il referto e lo ha trasmesso al competente
Giudice Sportivo che non poteva che adottare i provvedimenti che ha adottato, constatando la
rinuncia della società ospitata. Quindi, anche se le decisioni sono state pubblicate su di un
comunicato successivo, hanno piena efficacia per quello che hanno stabilito e sono assolutamente
congrue. Il provvedimento che ha preso atto della rinuncia al campionato della stessa società
Selvavetere Fondi ha, come stabilito dal regolamento, provveduto a rendere inefficaci ai fini della
classifica tutte le gare precedenti disputate dalla società rinunciante, e quindi anche quella che ci
occupa, ma non inficia i provvedimenti disciplinari adottati a seguito di quelle gare, né determina la
nullità dell’espiazione delle sanzioni.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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