COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013 A CARICO DEL CALCIATORE IACOACCI LEONARDO , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N.40 LND , DEL 17.01.2013 (GARA: ASD FRASCATI –ASD ATLETICO MORENA DEL 12. 01.2013 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI ROMA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013 A CARICO DEL CALCIATORE IACOACCI LEONARDO , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N.40 LND , DEL 17.01.2013 (GARA: ASD FRASCATI –ASD ATLETICO MORENA DEL 12. 01.2013 - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI ROMA) La Commissione Disciplinare territoriale visto il reclamo in epigrafe ; esaminati gli atti ufficiali, ascoltata , come da richiesta , la Società interessata; osserva quanto segue: Dal referto emerge che al 20’ del secondo tempo , il N.11, Iacoacci Leonardo, veniva espulso per aver rivolto all’arbitro parole offensive; alla notifica del provvedimento disciplinare lo spintonava con le mani sul collo , facendolo indietreggiare per circa un metro , senza procurargli conseguenze. La Società ricorrente , ammettendo quanto addebitato al suo giocatore, dava una versione attenuata dei fatti , e pur considerando giusta la squalifica inflittagli, chiedeva ( ribadendolo anche nel corso della sua audizione), una riduzione della sanzione, perché sproporzionata in correlazione al comportamento effettivo del proprio tesserato. Il ricorso può essere accolto, Nello specifico , si ritiene che il calciatore della Società istante abbia reagito in maniera sproporzionata e con fin troppo impeto , ad un provvedimento da lui reputato ingiusto, considerando per di più in quel determinato momento emotivo , l’influenza di un risultato sfavorevole alla sua squadra. Riguardo invece all’azione e alla condotta propria del Iacoacci , si deve evidenziare che questi metteva in maniera inopportuna e incontrollabile le mani sul collo del direttore di gara e lo faceva indietreggiare , ma senza l’intenzione di afferrarlo violentemente né di procurargli alcuna conseguenza fisica , ma solo con lo scopo di farlo desistere dall’assunzione del suo provvedimento. Considerando che tali comportamenti in ogni modo, sono ampiamente criticabili, sia per la parola offensiva proferita , che per l’atteggiamento irrispettoso e irruento messo in essere nei confronti della Persona e delle funzioni proprie arbitrali, si ritiene a giudizio di questo Organo, che si possa addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta , solo per renderla più equa e commisurata rispetto alla reale portata dei fatti verificatisi in campo. Tanto premesso e ritenuto; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Iacoacci Leonardo , come al C.U. n. 40 del 17.01.2013 LND, del Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio, dal 30.06.2013 al 30.04.2013. La tassa reclamo va restituita.
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