COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUADRARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 65 SGS DEL 24.1.2013 (Gara: BORGHESIANA – QUADRARO CINECITTA’ del 19.1.2013 – Campionato Allievi Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUADRARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 65 SGS DEL
24.1.2013
(Gara: BORGHESIANA – QUADRARO CINECITTA’ del 19.1.2013 – Campionato Allievi Prov.
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società QUADRARO CINECITTA’ ha eccepito la decisione con cui il Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Roma le ha inflitto - contestualmente alla controparte – la punizione
della perdita della gara, assumendo che l’incontro sarebbe stato sospeso dall’arbitro a quattro
minuti dal termine, a seguito di vibrate proteste da parte del proprio allenatore, mentre la
situazione non giustificava tale fine anticipata.
La ricorrente chiede, quindi, l’acquisizione del risultato sul campo (5 – 0 a suo favore) e
quantomeno la ripetizione della gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – emerge, di contro, che
al 36mo del II tempo, a seguito di spintonamenti tra calciatori avversari e dell’allontanamento
dell’allenatore della Società QUADRARO CINECITTA’, l’arbitro veniva avvicinato dai capitani delle
due squadre che gli chiedevano di sospendere la gara e, nonostante il suo diverso avviso, gli
stessi, unitamente a tutti i calciatori in campo, abbandonavano il terreno di gioco.
Da quanto sopra, si rileva la responsabilità di entrambe le squadre circa la chiusura anticipata
dell’incontro, per cui appare insussistente ciò che deduce la reclamante e ampiamente congrua la
decisione di prima istanza.
Tanto premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società QUADRARO CINECITTA’ e, quindi, di confermare
la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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