COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCO ROFENA E DELLA SOCIETA’ ASD SETTEBAGNI CALCIO SALARIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCO ROFENA E
DELLA SOCIETA’ ASD SETTEBAGNI CALCIO SALARIO
A seguito dell’istruttoria scaturita dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio,
che aveva rimesso all’Organo inquirente la denuncia pervenuta dal Presidente della società
Polisportiva Torrenova ASD, la Procura Federale disponeva il deferimento del Sig. Franco Rofena,
allenatore di base, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 36 comma 1
del regolamento del settore tecnico e dell’articolo 7 comma 1 del CGS, e la società Settebagni
Calcio Salario per rispondere della violazione dell’articolo 7 comma 1 CGS in relazione all’articolo
4 comma 5 del CGS per il tentativo di illecito perpetrato da soggetti ad essa estranei. La Procura
Federale riteneva provati i fatti oggetto della denuncia nella quale si esponeva che l’allenatore
Rofena aveva telefonato ad almeno tre calciatori della società Torrenova, nell’imminenza della
gara con il SetteBagni calcio Salario del 25-3-2012, valevole per il Campionato di Promozione,
invitandoli ad uno scarso impegno e comunque che avesse trovato riscontro quanto esposto
almeno per la telefonata intercorsa con il calciatore Gross. Nel corso dell’indagine si erano svolte
varie audizioni dei dirigenti e dei calciatori interessati nonché dei confronti tra gli stessi ed alfine vi
era stata la sostanziale ammissione del Gross sul contenuto della telefonata rivoltagli dal Rofena.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone
comunicazione alle parti ed invitava i deferiti a far pervenire memorie difensive nei termini.
Faceva pervenire memoria difensiva l’allenatore Rofena che metteva in evidenza le contraddizioni
emergenti dalle dichiarazioni dei tesserati del Torrenova tra i quali i calciatori Monaco e Ticconi
negavano recisamente di aver ricevuto telefonate dal Rofena nell’imminenza della gara con il
Settebagni con l’invito a non impegnarsi. L’allenatore Vergili dapprima aveva riferito che il
calciatore Gross lo aveva informato della telefonata ricevuta dal Rofena nel quale sarebbe stato
invitato a non impegnarsi e che lo stesso calciatore Gross lo aveva informato che analoghe
telefonate erano state ricevute dai calciatori Monaco e Ticconi. Successivamente lo stesso
tesserato aveva invece asserito di non essere proprio certo che il calciatore Gross avesse parlato
di telefonate ricevute dal Monaco e dal Ticconi ed il Gross aveva negato, anche in sede di
confronto, che la telefonata del Rofena fosse stata finalizzata ad invitarlo a non impegnarsi nella
gara, mentre aveva confermato soltanto che il Rofena aveva solo commentato che la gara con il
Settebagni sarebbe stata seguita da una partita di Coppa infrasettimanale e che, quindi,
l’allenatore del Torrenova avrebbe fatto bene a risparmiare i titolari non rischiando infortuni in vista
del ravvicinato impegno successivo.
Nell’audizione compariva il deferito Rofena, assistito dal suo legale che ribadiva quanto contenuto
nelle memorie difensive e dichiarava che forse la denuncia del Vergili poteva essere giustificata
con un certo deterioramento dei rapporti con lo stesso; deterioramento causato dal timore
dell’allenatore Vergili di perdere il Gross che, in forza dei costanti buoni rapporti con il Rofena,
pareva tentato di passare al Settebagni.
La Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità per le violazioni ascritte di
entrambi i deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per tre anni a carico del Rofena e la
penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per il
Settebagni calcio Salario.
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti al Rofena non possano qualificarsi come tentativo di
illecito sportivo ma sono da censurare come violazione delle norme comportamentali previste e
sanzionate dall’articolo 1 comma 1 del CGS. Va particolarmente valorizzato al proposito quanto
dichiarato dal calciatore Gross nell’audizione del 18-7-2012 tenutasi alla presenza anche
dell’allenatore Vergili. Il Gross ha confermato l’esistenza della telefonata ricevuta dal Rofena ed ha
meglio precisato il tono della stessa che è stato sicuramente indagatore sulle reali intenzioni
agonistiche della squadra del Torrenova nella imminente gara con il Settebagni e che poteva
essere certo finalizzato ad una esplicita o velata richiesta di attenuazione dell’impegno agonistico
da parte del Gross che, però, probabilmente per la ferma reazione di questi, non vi è stata.
Possiamo quindi parlare di atti preliminari alla esplicita richiesta illecita che, però, non si è
concretizzata ed è rimasta probabilmente nelle intenzioni del Rofena. Poiché non può farsi il
processo alle intenzioni ci si deve attenere a quanto effettivamente è accaduto, o quantomeno è
emerso come “realtà processuale” a seguito dell’istruttoria, e quindi si deve senz’altro ritenere la
telefonata come assolutamente inidonea a configurare un tentativo di illecito, anche se va detto
che il tono usato, il contesto, i rapporti tra l’allenatore di base Rofena ed il calciatore Gross, sono
da censurare in quanto al di fuori dei canoni di quella lealtà sportiva che sempre deve
sovrintendere ai rapporti tra tesserati, soprattutto se appartenenti a (o comunque agenti
nell’interesse di) società che si dovevano contrapporre sul campo di lì a qualche giorno. Non vi è
dubbio che la telefonata abbia creato turbamento nel Gross, se è vero come è vero che questi ha
ritenuto di avvertire subito il suo allenatore, che ha poi pensato che anche altri calciatori, che
intrattenevano notoriamente contatti con il Rofena, potessero essere stati contattati da questi. In
sostanza si è creata da parte del Rofena una turbativa nel pacifico andamento pre-gara dell’attività
di una consorella che poteva e doveva essere evitato e, peraltro, si è comunque insinuato nel
calciatore il dubbio se dare o meno la migliore prestazione nell’imminenza di una gara di coppa
infrasettimanale che costituiva un impegno agonistico importante e prestigioso. Appare quindi
adeguata la sanzione di mesi sei di squalifica per l’allenatore Rofena e l’ammenda di € 500,00 per
la società Settebagni calcio Salario in quanto, al di là del rapporto organico del Rofena con la
stessa società, l’attività dello stesso si svolgeva comunque nell’interesse di detta società
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere il deferito Franco Rofena, allenatore di base, responsabile della violazione di cui
all’articolo 1 comma 1 CGS e per l’effetto di irrogare allo stesso la sanzione della squalifica per
mesi sei, di ritenere altresì la società Settebagni Calcio Salario responsabile delle violazioni
ascritte al Rofena ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS e per l’effetto di irrogare alla stessa la
sanzione dell’ammenda di € 500,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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