COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL C.U. 55 DEL 3- 1-2013 IN MERITO ALLA GARA VILLALBA – GUIDONIA DEL 24-11-2012 ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL C.U. 55 DEL 3- 1-2013 IN MERITO ALLA GARA VILLALBA – GUIDONIA DEL 24-11-2012 ALLIEVI REGIONALI FASCIA B La Società Guidonia Montecelio ha impugnato la delibera in oggetto con la quale il Giudice Sportivo competente le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara nonché le sanzioni accessorie per la prima rinuncia. A sostegno il Giudicante deduceva, a seguito del reclamo fatto pervenire dalla società Villalba OM, che la stessa, a seguito dell’assenza dell’Arbitro designato, si era attivata con il Pronto AIA per ottenere una nuova designazione. Era arrivato sul campo alle ore 17,40, ben oltre l’orario ufficiale delle ore 16.30, l’Arbitro Bernassola Damiano, ma la società Guidonia era senza calciatori ed a rappresentarla vi era solo il dirigente accompagnatore. Nel reclamo la società Guidonia Montecelio fa osservare come l’Arbitro designato per l’incontro, giunto sul campo per tempo, abbia erroneamente arbitrato una gara precedente della categoria giovanissimi e che l’Arbitro designato per tale gara arrivato in ritardo, si sia allontanato dall’impianto senza attendere la fine dell’incontro che avrebbe dovuto arbitrare, e che solo nell’imminenza dell’inizio programmato per la gara degli allievi, ore 16,30, la società Villalba OM si sia attivata per reperire un altro Arbitro con il Pronto AIA. La reclamante rileva, altresì, che malgrado abbia atteso per quasi un’ora l’arrivo del nuovo Arbitro, questi non si era visto ed a quel punto, anche per la decisione di molti genitori presenti che avevano anche altri impegni per la serata, i calciatori avevano abbandonato il terreno di gioco, senza che l’arbitro arrivasse. Questi giungeva solo alle ore 17,40 quando ormai era presente solo un dirigente della società che aveva consegnato la lista ed aveva fatto presente che i calciatori si erano tutti ormai allontanati. Riteneva quindi la reclamante che l’obbligo per la squadra fosse quello di attendere l’Arbitro per il tempo di attesa e che se al termine di questo l’Arbitro sostituto non fosse ancora stato reperito, non vi era alcun obbligo per la squadra di attenderlo senza limiti di tempo, non essendo questo previsto da alcuna norma. Il reclamo è fondato. La ricostruzione dei fatti operata sia dal Giudice Sportivo che dalla reclamante è conforme a quanto emerge dagli atti ufficiali. E’ vero infatti che l’Arbitro designato per la gara giovanissimi, che doveva svolgersi alle ore 15,00, sia giunto in ritardo e che l’Arbitro designato per la gara allievi, che è quella che ci occupa, programmata per le ore 16,30, per un incredibile errore, abbia arbitrato la partita precedente. Di modo che, nella fattispecie, non si può nemmeno parlare di assenza dell’Arbitro designato, che era invece presente sul campo ed ha arbitrato, per errore, un’altra gara. E’ altresì vero che l’Arbitro della partita delle ore 15,00, che avrebbe potuto attendere ed arbitrare quella delle ore 16,30, realizzando quindi lo scambio con il collega, abbia invece deciso di allontanarsi dall’impianto sportivo. E’ altresì vero che, solo alle ore 16,20, la società Villalba OM ha richiesto l’intervento del Pronto AIA ed è altrettanto vero che il nuovo Arbitro designato sia riuscito a raggiungere l’impianto sportivo solo dopo un’ora e venti minuti dalla richiesta, e quindi dopo l’orario programmato per la gara ovvero dopo 50 minuti dalla scadenza del tempo d’attesa che nella specie è di venti minuti. A fronte di queste circostanze, si rileva quanto dettato dalla norma che specifica, all’articolo 67 delle NOIF, come la squadra debba attendere l’Arbitro designato per il tempo d’attesa stabilito ed al termine di questo non possa rifiutarsi di scendere in campo con l’Arbitro nel frattempo reperito o presente sul campo. E’ quindi evidente che obbligo della squadra è quello di rimanere sul campo per il tempo di attesa stabilito e qualora dopo detto termine sia comunque arrivato un Arbitro disponibile a dirigere la gara non può rifiutarsi di scendere in campo, pena la dichiarazione di rinuncia, anche se le formalità di riconoscimento e quanto altro necessario si prolunghino ben oltre il tempo di attesa stabilito. Nel caso che ci occupa la squadra del Guidonia ha atteso ben oltre il tempo di attesa e si è allontanata prima che l’Arbitro sostituto raggiungesse l’impianto sportivo tanto che, quando questi è arrivato sul campo, non era più presente nessuno se non un dirigente in rappresentanza. Diversamente opinando non vi sarebbe alcun termine per consentire alla squadra di allontanarsi dal campo e quindi l’eventuale tempo d’attesa potrebbe dilatarsi per ore o, addirittura, sine die, nella mera speranza che un Arbitro venga comunque reperito ed arrivi per dirigere. Non va infine dimenticato, solo come ulteriore elemento di apprezzamento, che si trattava di una gara del settore giovanile e scolastico già programmata in orario notturno e che il ritardo nell’arrivo dell’Arbitro è stato pressoché pari alla durata dell’intera gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo in epigrafe, ordinando la ripetizione della gara. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per i provvedimenti di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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