COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FERRATO SIMONE E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FERRATO DANIELE E IMBASTONI DANILO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013 (Gara: GUADALUPEROS – LUISS del 3.2.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FERRATO SIMONE E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FERRATO DANIELE E IMBASTONI DANILO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013 (Gara: GUADALUPEROS – LUISS del 3.2.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società GUADALUPEROS chiede un riesame delle sanzioni di cui in titolo, non ritenendole rapportate ai fatti accaduti. Letti gli atti ufficiali, dai quali risulta il comportamento assai deprecabile dei sostenitori locali, nei riguardi dell’arbitro, nonché la condotta, a fine gara, del calciatore FERRATO SIMONE (spinta all’arbitro con atteggiamento arrogante nei suoi riguardi) e quella dei compagni di squadra FERRATO DANIELE e IMBASTONI DANILO, i quali assumevano comportamento violento nei confronti di avversari. Avuto riguardo, peraltro, che la condotta dei sostenitori e dei tesserati, pur inaccettabile, non ha avuto conseguenze significative nei confronti dell’arbitro e degli avversari, per cui le sanzioni stesse offrono margini di un lieve ridimensionamento, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo in questione riducendo l’ammenda ad € 400,00 e le squalifiche a carico del calciatore FERRATO SIMONE a 4 gare e dei calciatori FERRATO DANIELE e IMBASTONI DANILO a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it