COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PAVONCELLO DENIEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 DEL 13.1.2013 (Gara: GARBATELLA – ARDAPPIO del 26.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PAVONCELLO DENIEL
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 45 DEL 13.1.2013
(Gara: GARBATELLA – ARDAPPIO del 26.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società GARBATELLA nega decisamente che il calciatore
PAVONCELLO abbia attinto l’arbitro con uno sputo e chiede quindi una sanzione rapportata
esclusivamente al suo comportamento intemperante a fine gara;
considerato che, dalla lettura degli atti ufficiali – fonte di prova privilegiata (art. 35 del C.G.S.) –
emerge una ben diversa descrizione dell’episodio: alla fine dell’incontro il PAVONCELLO si
avvicinava all’arbitro e, dopo averlo insultato e minacciato, gli sputava contro da distanza
ravvicinata (20 cm e non 20 metri come assunto dalla ricorrente) attingendolo alla divisa;
tenuto conto che, da quanto sopra, si rivelano insussistenti le lamentele della reclamante ed
appare adeguata la sanzione inflitta in prima istanza, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla società GARBATELLA e, per l’effetto, di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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