COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PAVONCELLO DENIEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 DEL 13.1.2013 (Gara: GARBATELLA – ARDAPPIO del 26.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PAVONCELLO DENIEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 DEL 13.1.2013 (Gara: GARBATELLA – ARDAPPIO del 26.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società GARBATELLA nega decisamente che il calciatore PAVONCELLO abbia attinto l’arbitro con uno sputo e chiede quindi una sanzione rapportata esclusivamente al suo comportamento intemperante a fine gara; considerato che, dalla lettura degli atti ufficiali – fonte di prova privilegiata (art. 35 del C.G.S.) – emerge una ben diversa descrizione dell’episodio: alla fine dell’incontro il PAVONCELLO si avvicinava all’arbitro e, dopo averlo insultato e minacciato, gli sputava contro da distanza ravvicinata (20 cm e non 20 metri come assunto dalla ricorrente) attingendolo alla divisa; tenuto conto che, da quanto sopra, si rivelano insussistenti le lamentele della reclamante ed appare adeguata la sanzione inflitta in prima istanza, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società GARBATELLA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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