COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUSTI GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 31.1.2013 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – ROMULEA del 26.1.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUSTI GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 31.1.2013 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – ROMULEA del 26.1.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il gesto del calciatore, così come precisato dalla reclamante, va ricondotto nell’ambito di una azione di giuoco, con il pallone che si trovava in aria all’altezza del viso; che, pertanto, pur dovendosi ritenere pericoloso il gesto del BUSTI, allo stesso non può attribuirsi alcuna intenzione di arrecare danno fisico all’avversario, tanto è vero che lo stesso ha potuto riprendere regolarmente il giuoco; che pertanto la sanzione può essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BUSTI GIANMARCO a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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