COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRAGHI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 141 DEL 30.1.2013 (Gara: CITTA’ DI MONTEROTONDO – MONTECELIO del 27.1.2013 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRAGHI ANDREA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 141 DEL 30.1.2013
(Gara: CITTA’ DI MONTEROTONDO – MONTECELIO del 27.1.2013 – Campionato di
Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo a margine con cui la Società CITTA’ DI MONTEROTONDO, assumendo che il
calciatore FRAGHI, a fine gara, non avrebbe lanciato una bottiglia contro un assistente arbitrale,
né avrebbe compiuto gesti di violenza contro avversari, adombrando l’ipotesi di un errore di
identificazione da parte dello stesso assistente e chiede la revoca o una sostanziale riduzione della
sanzione.
Letti gli atti ufficiali, dai quali emerge una realtà totalmente diversa da quella dedotta dalla
reclamante, connotata da episodi di cui si è reso protagonista il FRAGHI a fine gara: l’aver lanciato
una bottiglietta semipiena contro un assistente attingendolo ad una gamba, l’aver calciato il pallone
contro la porta dello spogliatoio, l’aver afferrato un avversario al collo.
Ritenute, quindi, prive di fondamento le lamentele della ricorrente ed ampiamente adeguata la
squalifica inflitta in primo grado, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CITTA’ DI MONTEROTONDO confermando,
quindi, la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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