COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE ELIO GERBINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 10.1.2013 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – ATLETICO MONTEROTONDO del 6.1.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 10.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE ELIO GERBINO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL
10.1.2013
(Gara: SPES POGGIO FIDONI – ATLETICO MONTEROTONDO del 6.1.2013 – Campionato I
Categoria)
La Società SPES POGGIO FIDONI, nel reclamo a margine, nega nella maniera più assoluta che il
proprio calciatore GERBINO possa aver colpito l’arbitro con uno sputo ed un pugno al viso,
assumendo che lo stesso giocatore avrebbe solamente protestato verso il Direttore di gara, a
distanza di alcuni metri, a causa dell’espulsione comminatagli per aver sputato contro un
avversario, episodio ritenuto non veritiero.
La ricorrente, chiede quindi una revoca del provvedimento a carico del GERBINO; tale istanza è
stata ribadita in sede di audizione dalla Società.
Dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), risulta una descrizione totalmente
diversa da quanto dedotto dalla ricorrente: il GERBINO, espulso per aver colpito un avversario con
uno sputo al viso, si avvicinava all’arbitro, lo spingeva con il petto, lo attingeva con uno sputo al
viso e subito dopo lo raggiungeva con un leggero pugno al volto.
E’ stato, comunque, sentito l’arbitro, il quale, in sede di supplemento, ha confermato con puntualità
quanto descritto nel referto, precisando che, al momento in cui veniva raggiunto al viso dallo sputo,
si trovava ad una distanza di circa un metro, di fronte al citato calciatore.
Avuto riguardo, peraltro, di una segnalazione circa l’episodio , presentata dall’Osservatore Arbitrale
incaricato di visionare l’arbitro, questa Commissione
DELIBERA
Di soprassedere in merito al reclamo e di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per le eventuali
valutazioni del caso.
Nulla sulla tassa reclamo.
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