COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUERTI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013 (Gara: DINAMO COLLI – TORRICE del 3.2.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUERTI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013 (Gara: DINAMO COLLI – TORRICE del 3.2.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possano ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del calciatore BUERTI STEFANO va ricondotto ad un atteggiamento di protesta, manifestato reiteratamente con un gesto invasivo, ma privo di alcun intento di violenza; tutto ciò premesso e ritenuto questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BUERTI STEFANO da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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