COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AP INTERSERIATESE Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 10.02.2013 tra Casnigo / AP Interseriatese C.U. n. 30 della Delegazione di Bergamo datato 14.02.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società AP INTERSERIATESE Camp. Allievi Prov. Gir. F
Gara del 10.02.2013 tra Casnigo / AP Interseriatese
C.U. n. 30 della Delegazione di Bergamo datato 14.02.2013
La società AP INTERSERIATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato la sanzione della squalifica fino al 14.02.2014 a carico del tesserato CORTINOVIS Virginio, per aver colpito l'arbitro all'altezza della spalla con una bandierina, provocandogli arrossamento; nel contempo il CORTINOVIS insultava l'arbitro e gli insulti proseguivano anche dalla tribuna durante il secondo tempo dopo essere stato allontanato. La società reclamante lamenta che entrambe la sanzione è eccessiva avendo il direttore di gara equivocato il gesto del CORTINOVIS.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : l'arbitro nel proprio rapporto che, come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, afferma chiaramente che al termine del primo tempo il CORTINOVIS in qualità di assistente di parte, dopo averlo insultato, lo ha colpito con la bandierina all'altezza della spalla procurandogli dolore e un arrossamento. L'arbitro ha altresì precisato che il CORTINOVIS, dopo essere stato allontanato per tale gesto, è andato in tribuna e, da lì, lo ha insultato per tutto il secondo tempo.
La gravità del comportamento tenuto dal CORTINOVIS giustifica ampiamente la sanzione comminata allo stesso dal G.S., che merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
il reclamo presentato e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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