COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VILLA SANT’ANTONIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA SANT’ANTONIO/CASTIGNANO DEL 19.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 116 del 23.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VILLA SANT’ANTONIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA SANT’ANTONIO/CASTIGNANO DEL 19.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 116 del 23.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’allenatore GASPARI Mauro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 20 marzo 2013 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa Sant’Antonio chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti allo stesso ascrivibili. A dire della reclamante, il proprio allenatore reagì al massaggiatore della squadra avversaria, che lo aveva pesantemente insultato, cercando di colpirlo, riuscendovi però solo parzialmente e senza ulteriori conseguenze. Successivamente i due, sotto lo sguardo del direttore di gara, si chiarirono, con reciproche scuse e dandosi sportivamente la mano. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al tecnico Gaspari e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi colpì con una manata alla nuca il massaggiatore della squadra avversaria; • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la stessa debba essere ridotta in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Villa Sant’Antonio e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore GASPARI Mauro al 28 febbraio 2013. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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