COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DI FELICE D’IGNOTI Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piceno United MMX, contestando la veridicità degli atti ufficiali, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante il direttore di gara sarebbe incorso in un errore di persona nell’indicare il Di Felice quale autore dei comportamenti sanzionati, senza, tuttavia, essere in grado di indicare l’effettivo autore del gesto di violenza nell’occasione subito dal direttore di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, al termine dell’incontro, il calciatore Di Felice D’Ignoti Matteo, identificato con assoluta certezza, dopo averlo applaudito e deriso, lo colpì con un calcio al fianco destro, provocandogli dolore, persistito per qualche giorno, cercando poi di nascondersi dietro un suo compagno di squadra LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il giudice relatore; • ritenute infondate le tesi difensive della società in ordine al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio; • ritenuto il calciatore Di Felice colpevole delle violazioni contestategli, non sussistendo dubbi sul suo riconoscimento da parte dell’arbitro né sui comportamenti ascrittigli; • ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto, tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo e realizzato in un unico contesto; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto della giovane età dell’incolpato, nonché dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Piceno United MMX e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore DI FELICE D’IGNOTI Matteo al 30 giugno 2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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