COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA UNITED CIVITANOVA/COLLEMARINO DEL 20.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 57 del 23.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA UNITED CIVITANOVA/COLLEMARINO DEL 20.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 57 del 23.1.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente VERONESE Stefano, nell’occasione massaggiatore ed asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Collemarino, chiedendo, anche avanti questa Commissione, previo richiamo a precedenti giurisprudenziali, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente.
A dire della reclamante, vi sarebbe stato un prolungato diverbio tra il proprio dirigente e l’arbitro, un’accesa discussione tra i due, ma mai offensiva o violenta; non escludendo altresì che nella foga del parlare della saliva possa essere anche fuoriuscita dalla bocca del Veronese e finita involontariamente sul volto dell’arbitro.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, al termine dell’incontro, fuori dagli spogliatoi, il Veronese Stefano gli fornì, a sua richiesta, un’identità diversa; allorché lo identificò, il ridetto dirigente lo colpì con uno sputo in pieno viso.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie e degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta del Veronese Stefano in ordine ai fatti contestatigli;
• ritenuto pertanto il ridetto dirigente colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che costituisce di per sé un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale e che ha sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Collemarino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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