COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIRTUS PAGLIARE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA PIGNA/VIRTUS PAGLIARE DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. VIRTUS PAGLIARE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA PIGNA/VIRTUS PAGLIARE DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore DI NICOLO’ FABIO Amedeo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Virtus Pagliare, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata.
A dire della reclamante, il proprio calciatore avrebbe solo sfiorato il direttore di gara, senza comunque l’intenzione di ostacolarlo; a fine gara, avrebbe cercato, quale capitano al momento dell’espulsione, di calmare i suoi compagni di squadra che stavano protestando, senza null’altro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del calciatore Di Nicolò in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, deve essere data conferma;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Pagliare ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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