COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CENTOPRANDONESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTA ROMANA/CENTOPRANDONESE DEL 27.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 55 del 30.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. CENTOPRANDONESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTA ROMANA/CENTOPRANDONESE DEL 27.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 55 del 30.1.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ROSATI Davide, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2016 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, durante, al termine ed il giorno successivo alla gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Centoprandonese chiedendo, anche avanti questa Commissione, in via principale, la revoca, in via gradata, la riduzione della sanzione impugnata.
A dire della reclamante, il proprio tesserato, in campo, si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, in maniera accesa, forse esagerata nei toni e nei modi, ma sempre e solo una protesta e niente di più; in particolare, senza contenuti di concrete minacce e di violenza. Quanto ai fatti accaduti il giorno dopo, a scuola, vi fu tra i due ragazzi, l’arbitro ed il Rosati, una discussione, subito però chiarita e risolta.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Rosati per un fallo di gioco; alla notifica del provvedimento lo stesso calciatore lo insultò e lo minacciò, dicendogli altresì che si sarebbero visti il giorno dopo a scuola, reiterando nella condotta offensiva e minacciosa anche a fine gara. Il giorno dopo, a scuola, il ridetto tesserato lo avvicinò e, con gesto di sfida, gli calpestò un piede, minacciandolo di nuovo ed appoggiandogli il petto e le mani sul suo: senza colpirlo, ma spingendolo. All’uscita da scuola lo minacciò di nuovo, ma senza toccarlo. Solo successivamente, davanti alle autorità scolastiche e della locale AIA ed ai rispettivi genitori, il Rosati gli chiese scusa per l’accaduto.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta tenuta dal Rosati nei confronti dell’arbitro si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata, smodata protesta, priva, per asserzione dello stesso direttore di gara, di contenuti di effettiva violenza, ma aggravata dalla condotta tenuta dal calciatore il giorno successivo alla gara, a scuola: fatto questo di eccezionale gravità, il cui disvalore motiva per gran parte la sanzione come di seguito determinata;
• ritiene la Commissione di dover accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione e, per l’effetto, ridurre la sanzione nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto calciatore;
P.Q.M.
accoglie il gravame sul come sopra proposto dall’A.S.D. Centoprandonese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ROSATI Davide al 31 dicembre 2013.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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