COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. VIS MACERATA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TOLENTINO/VIS MACERATA DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. VIS MACERATA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TOLENTINO/VIS MACERATA DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore CATALANO Carlo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C.D. Vis Macerata, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’ufficiale di gara, senza null’altro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Catalano si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tali non potendosi considerare gli indeterminati riferimenti ad un “fare minaccioso” del Catalano riportato dall’ufficiale di gara; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.C.D. Vis Macerata e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CATALANO Carlo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it