COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CROCE DI CASALE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CROCE DI CASALE/ROTELLA CALCIO DEL 2.2.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. nr. 57 del 6.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CROCE DI CASALE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CROCE DI CASALE/ROTELLA CALCIO DEL 2.2.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. nr. 57 del 6.2.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MONTI Paolo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2013 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Croce di Casale chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, peraltro di notevole stazza fisica, effettivamente diede la mano all’arbitro in maniera molto energica e vigorosa, ma senza l’intenzione di provocargli dolore; gli rivolse poi una frase irriguardosa ma solo perché stanco e confuso, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Monti Paolo nei confronti dell’arbitro e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto violento ed irriguardoso nonché per la vile modalità della stessa; • ritenuto che nel caso di specie non ricorrono, stante la notevole gravità dei fatti, i presupposti richiesti per una rideterminazione dell’entità della sanzione; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Croce di Casale ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it