COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. VILLA MUSONE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO 2011/VILLA MUSONE DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. VILLA MUSONE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO 2011/VILLA MUSONE DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FRAPICCINI Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e, dopo l’espulsione, dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la C.S. Villa Musone, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. A dire della reclamante, il Frapiccini si sarebbe limitato - solo spingendolo alle gambe, senza colpirlo al volto - ad allontanare il giocatore avversario che lo aveva colpito e stava continuando a scalciarlo; protestò poi per l’espulsione ritenuta ingiusta, ma senza trascendere. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato, precisando che lo stesso reagì colpendo con una manata al volto il calciatore dal quale aveva subito un fallo di gioco, provocandogli una piccola ferita al labbro; alla notifica del provvedimento di espulsione, proferì al suo indirizzo una frase offensiva. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Frapiccini responsabile di offesa all’arbitro, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo attinto con una manata al volto; • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il gravame come sopra proposto dalla C.S. Villa Musone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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