COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PICCHIO CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASELLE/PICCHIO CALCIO A 5 DEL 25.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 55 del 30.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PICCHIO CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASELLE/PICCHIO CALCIO A 5 DEL 25.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 55 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore SACRIPANTI Gian Biagio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Picchio Calcio a 5, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti del calciatore in questione, la revoca del provvedimento impugnato e l’applicazione al proprio tesserato della giusta sanzione per il comportamento blasfemo da questi effettivamente tenuto. A dire della reclamante il Sacripanti, alla notifica del provvedimento di espulsione, uscì dal terreno di gioco da solo, in maniera pacifica e senza fare resistenza e, a fine gara, non era presente poiché aveva accompagnato il suo compagno di squadra infortunato, Cesare Lomi, al locale Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ascoli Piceno. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Sacripanti si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, alla cui sanzione deve essere cumulata quella derivante dalla disposizione di cui al comma 3bis dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva per l’espressione blasfema nell’occasione utilizzata dal calciatore; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S. Picchio Calcio a 5 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SACRIPANTI Gian Biagio a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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