COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGO MASSANO/MORFEUS TAVOLETO DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGO MASSANO/MORFEUS TAVOLETO DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al dirigente AMADORI Luciano, nell’occasione assistente arbitrale di parte della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2015 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Valfoglia Tavoleto, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a proferire frasi ingiuriose all’indirizzo del massaggiatore della squadra avversaria ed il contatto con la bandierina sarebbe stato non intenzionale e del tutto fortuito, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Amadori. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta posta in essere nell’occasione dall’Amadori, precisando che questi colpì con la bandierina il massaggiatore della squadra avversaria in pieno viso provocandogli una evidente ferita, dandogli poi anche un colpetto al petto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al dirigente Amadori Luciano e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi colpì volontariamente il massaggiatore della squadra avversaria, con il quale, a fine gara, ebbe un diverbio; • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la stessa debba essere ridotta in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Valfoglia Tavoleto e, per l’effetto, riduce l’inibizione del dirigente AMADORI Luciano al 30 giugno 2013. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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