COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SARNANO/MONTE URANO DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SARNANO/MONTE URANO DEL 2.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 6.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MEZZABOTTA Daniele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monte Urano Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione impugnata, in quanto il proprio tesserato non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma avrebbe colpito del tutto involontariamente l’avversario dal quale cercava solo di divincolarsi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Mezzabotta Daniele responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Monte Urano Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MEZZABOTTA Daniele a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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