COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIPABERARDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CARASSAI/RIPABERARDA DEL 29.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 55 del 30.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. RIPABERARDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CARASSAI/RIPABERARDA DEL 29.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “H”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 55 del 30.1.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa dell’incontro in esame, applicava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della medesima gara per 6 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro centocinquanta.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ripaberarda, deducendo che lo spostamento della gara fu per decisione unilaterale del Carassai, senza richiesta e comunicazione alcuna alla diretta interessata, in spregio non solo alle norme regolamentari vigenti in materia, ma anche ai più basilari e fondamentali canoni di sportività.
La stessa reclamante concludeva chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate e, quindi, la ripetizione della gara de quo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere atteso la squadra ospitata, prima di allontanarsi definitivamente dall’impianto sportivo, fino alle ore 22,20.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.
Dagli atti ufficiali risulta inequivocabilmente che la gara emarginata, in programma a Montefiore dell’Aso (AP) in data 23 gennaio 2013, non si è disputata per causa imputabile all’A.S.D. Ripaberarda la cui squadra non si è presentata al campo.
Non sono condivisibili le doglianze della reclamante in merito alla mancanza di comunicazioni.
Occorre rilevare che il calendario del Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H”, del quale la gara in esame fa parte, è stato pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno sul Com. Uff. n. 16 del 14 settembre 2012, modificato con Com. Uff. n. 48 del 9 gennaio 2013.
Quanto sopra peraltro è stato disposto nell’ambito dei poteri attribuiti alla competente Delegazione dalle norme Federali vigenti in materia. L’esercizio di tale potere, sfociando in provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva.
Va inoltre ricordato che a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
L’interpretazione delle disposizioni Federali in materia non può essere diversa da quella fornita dal primo Giudice, tuttavia, tenuto conto dello stato soggettivo del comportamento dell’odierna reclamante, questa Commissione ritiene di dover annullare la sanzione pecuniaria applicata alla medesima Società.
P.Q.M.
la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Ripaberarda, annulla la sanzione dell’ammenda applicata alla Società, confermando nel resto l’impugnata delibera.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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