COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FILOTTRANESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/FILOTTRANESE DEL 4.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 128 dell’8.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FILOTTRANESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/FILOTTRANESE DEL 4.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 128 dell’8.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BELLONI Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 3 aprile 2013 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di due avversari. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Filottranese A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, pur sbagliando, avrebbe però reagito sputando al calciatore della squadra avversaria che gli aveva sputato per primo e colpendo con un calcio quello che gli aveva dato uno schiaffo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere, a fine gara, espulso il Belloni poiché questi sputò, da dietro, ad un calciatore della squadra avversaria, attingendolo alla schiena; dopo la notifica del provvedimento, lo stesso calciatore colpì con un calcio ad una gamba un altro calciatore avversario, prima di essere, a sua volta, colpito con un pugno da un altro avversario. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Belloni responsabile delle violazioni ascrittegli con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto, nel merito, che non v’ è dubbio che si tratti di una violenza reiterata, dovendosi qualificare lo sputo un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista, ritenuta la continuazione tra le condotte contestate e tenuto conto che non sussistono, nella specie, elementi utili al fine di ritenere la presenza di circostanze attenuanti nella condotta del calciatore in questione; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Filottranese A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BELLONI Matteo a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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