COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 78 del 14.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1 A.S.D. SAN MARTINO – PARTITA PERSA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SAN MARTINO – SANTO STEFANO DEL 13.01.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA -GIRONE C – 15^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 78 del 14.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1 A.S.D. SAN MARTINO – PARTITA PERSA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SAN MARTINO - SANTO STEFANO DEL 13.01.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA -GIRONE C – 15^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso tempestivamente e ritualmente presentato, ascoltata la società reclamante, che ha avanzato espressa richiesta di audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società A.S.D. San Martino ricorre avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 68 del 24 gennaio 2013 chiedendo la revoca dello 0-3 inflittogli con ripetizione della gara, l'annullamento della squalifica inflitta ai calciatori La Vecchia Massimo e Ciarlarella Leo e la revisione delle squalifiche inflitte "agli altri protagonisti della contesa". In merito alla punizione sportiva della perdita della gara, motivata dal G.S. dalla mancanza del numero minimo di calciatori da parte della società A.S.D. San Martino, la ricorrente sostiene che al momento della sospensione della gara sul campo erano presenti n. 9 giocatori del San Martino, che il direttore di gara non è stato mai in pericolo e che nessuna comunicazione della sospensione della gara fu fatta ai capitani delle squadre, e chiede riconoscersi l'errore tecnico dell'arbitro con la conseguente ripetizione della gara. In sede di audizione è stato riferito che l'arbitro, dopo i fatti verificatisi al 25' del secondo tempo, ha dichiarato chiusa la gara con i regolamentari tre fischi e si è recato negli spogliatoi e successivamente ha convocato i dirigenti delle società ai quali ha consegnato il rapportino di fine gara sui quali erano annotati i nominativi dei calciatori di entrambe le squadre che aveva individuato come partecipanti alla rissa e che aveva ritenuto espulsi. Dal rapportino, infatti, risultavano espulsi per il San Martino, oltre a Morrone Andrea espulso per bestemmia e Di Legge Saverio espulso per condotta violenta (grave fallo di gioco), anche i calciatori Ciarlarella Leo, Di Legge Giovanni, Fortunato Valentino e La Vecchia Massimo, questi ultimi individuati tra quelli partecipanti alla rissa. La ricorrente non nega i fatti anche se riferisce comportamenti dei propri calciatori diversi da quelli riportati in referto e, in particolare, per i calciatori Ciarlarella Leo e La Vecchia Massimo la loro completa estraneità dalla "contesa" essendo gli stessi lontano dal punto in cui avveniva. In merito ai fatti verificatisi al 25' del secondo tempo, che l'arbitro qualifica "rissa", la reclamante allega al ricorso un video, che invita a visionare, e si limita a negare quanto sostenuto dalla società Santo Stefano nel ricorso al Giudice Sportivo. Ammette che ai fatti hanno preso parte sia il proprio portiere, Di Legge Saverio, espulso dal direttore di gara per condotta violenta verso un avversario, e sia il calciatore Di Legge Giovanni, che è intervenuto solo per trattenere la furia del calciatore avversario Domenichetti Pietro. Prima di trattare nel merito il ricorso si rappresenta che le squalifiche per due giornate inflitte ai calciatori La Vecchia Massimo, Ciarlarella Leo e Fortunato Valentino non sono impugnabili, come espressamente previsto dall'art. 45, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, per questa parte il ricorso va dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda gli altri punti del ricorso va rappresentato che il referto arbitrale e gli eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come espressamente previsto dall'art. 35, comma 1, C.G.S., quando le risultanze degli stessi non sono manifestamente lacunose o contraddittorie. Nel caso in esame l'arbitro nel supplemento di referto riporta con chiarezza i fatti verificatisi ed indica senza ombra di dubbio i calciatori delle due squadre che hanno tenuto comportamento non regolamentare. Il video allegato, che, oltretutto, non dà nessuna garanzia tecnica e documentale, non può essere visionato da questa C.D. perché in ambito dilettantistico le riprese televisive o altri filmati possono essere utilizzati solo in caso di errore di individuazione dell'autore della infrazione e nel caso di condotta violenta non visti dall'arbitro. La valutazione sui fatti avvenuti durante la gara giocata il 13 gennaio 2013 va, quindi, fatta solo sulle risultanze del referto di gara e del relativo supplemento. Da essi si evince che l'arbitro ha sospeso la gara a seguito dei fatti che hanno visto interessati vari calciatori di entrambe le società, individuati e non espulsi mediante la esibizione del cartellino rosso, ma ritenuti espulsi per il loro comportamento manifestatosi durante la rissa. Tale scelta è stata motivata dal direttore di gara dalla difficoltà di poter notificare le espulsioni agli stessi tenuto conto delle particolari circostanze che si erano venute a creare a seguito degli episodi pure riportati con particolarità nel referto. Ciò ha comportato il rientro negli spogliatoi e l'annotazione delle espulsioni sul refertino di fine gara e della comunicazione delle decisioni mediante la consegna di tale documento alle società. La scelta del direttore di gara può ritenersi valida in considerazione del fatto che le società sono state informate delle sue decisioni, anche se non nella immediatezza dei fatti, ma in un tempo successivo e comunque al rientro delle squadre negli spogliatoi. Questa procedura di fatto non ha avuto effetti diversi da quelli che si sarebbero avuti con la esibizione dei cartellini rossi ai calciatori individuati dal direttore di gara, perché in entrambi i casi la squadra del San Martino si sarebbe trovata sul campo con sei giocatori, cosa questa che avrebbe comunque costretto l'arbitro a sospendere la gara in applicazione dell'art. 73, comma 2, delle N.O.I.F., con la differenza che ha evitato possibili ulteriori e più gravi effetti conseguenti alla decisione per lo stesso direttore di gara e per le persone che si trovavano sul campo. Può farsi, invece, una valutazione dei comportamenti dei calciatori Di Legge Saverio e Di Legge Giovanni ai fini della quantificazione delle sanzioni loro inflitte dal G.S. e verificare se ricorrono le condizioni per riconoscere agli stessi una riduzione. Dal referto arbitrale Di Legge Saverio risulta espulso per condotta violenta tenuta verso un avversario, che l'arbitro qualifica grave fallo di gioco, e dal supplemento di referto risulta aver protestato verso l'arbitro per la sua decisione e spinto e preso a pugni un avversario. Di Legge Giovanni viene individuato dall'arbitro tra coloro che "si univano alla rissa" con specificazione della condotta tenuta, a differenza degli altri per i quali questa specificazione non viene fatta. Per il primo, tenuto conto dei due fatti singolarmente sanzionabili, non si ritiene vi siano le condizioni per una riduzione di squalifica; mentre per il secondo è possibile ridurre la squalifica di una giornata in considerazione del fatto che il comportamento tenuto può valutarsi alla pari di quello degli altri calciatori partecipanti alla rissa e sanzionati con due giornate. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso nella parte riguardante le squalifiche dei calciatori Ciarlarella Leo, Fortunato Valentino e La Vecchia Massimo, perché non impugnabili; DISPONE rigettarsi il ricorso in merito alla richiesta di riconoscimento dell'errore tecnico dell'arbitro, confermando la decisione del G.S. che infligge la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, e alla squalifica del calciatore Di Legge Saverio, che si conferma in cinque giornate. ACCOGLIE il ricorso in merito alla squalifica del calciatore Di Legge Giovanni e per l'effetto la riduce di una giornata. Nulla per la tassa non versata.
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