COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 78 del 14.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1 A.S.D. SAN MARTINO – PARTITA PERSA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SAN MARTINO – SANTO STEFANO DEL 13.01.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA -GIRONE C – 15^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 78 del 14.02.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
5.2.1 A.S.D. SAN MARTINO – PARTITA PERSA E SQUALIFICA CALCIATORI
(GARA SAN MARTINO - SANTO STEFANO DEL 13.01.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA -GIRONE C – 15^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso tempestivamente e ritualmente presentato, ascoltata la società reclamante, che ha
avanzato espressa richiesta di audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società A.S.D. San Martino ricorre avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 68 del
24 gennaio 2013 chiedendo la revoca dello 0-3 inflittogli con ripetizione della gara, l'annullamento
della squalifica inflitta ai calciatori La Vecchia Massimo e Ciarlarella Leo e la revisione delle
squalifiche inflitte "agli altri protagonisti della contesa".
In merito alla punizione sportiva della perdita della gara, motivata dal G.S. dalla mancanza del
numero minimo di calciatori da parte della società A.S.D. San Martino, la ricorrente sostiene che al
momento della sospensione della gara sul campo erano presenti n. 9 giocatori del San Martino,
che il direttore di gara non è stato mai in pericolo e che nessuna comunicazione della sospensione
della gara fu fatta ai capitani delle squadre, e chiede riconoscersi l'errore tecnico dell'arbitro con la
conseguente ripetizione della gara. In sede di audizione è stato riferito che l'arbitro, dopo i fatti
verificatisi al 25' del secondo tempo, ha dichiarato chiusa la gara con i regolamentari tre fischi e si
è recato negli spogliatoi e successivamente ha convocato i dirigenti delle società ai quali ha
consegnato il rapportino di fine gara sui quali erano annotati i nominativi dei calciatori di entrambe
le squadre che aveva individuato come partecipanti alla rissa e che aveva ritenuto espulsi. Dal
rapportino, infatti, risultavano espulsi per il San Martino, oltre a Morrone Andrea espulso per
bestemmia e Di Legge Saverio espulso per condotta violenta (grave fallo di gioco), anche i
calciatori Ciarlarella Leo, Di Legge Giovanni, Fortunato Valentino e La Vecchia Massimo, questi
ultimi individuati tra quelli partecipanti alla rissa.
La ricorrente non nega i fatti anche se riferisce comportamenti dei propri calciatori diversi da quelli
riportati in referto e, in particolare, per i calciatori Ciarlarella Leo e La Vecchia Massimo la loro
completa estraneità dalla "contesa" essendo gli stessi lontano dal punto in cui avveniva.
In merito ai fatti verificatisi al 25' del secondo tempo, che l'arbitro qualifica "rissa", la reclamante
allega al ricorso un video, che invita a visionare, e si limita a negare quanto sostenuto dalla società
Santo Stefano nel ricorso al Giudice Sportivo. Ammette che ai fatti hanno preso parte sia il proprio
portiere, Di Legge Saverio, espulso dal direttore di gara per condotta violenta verso un avversario,
e sia il calciatore Di Legge Giovanni, che è intervenuto solo per trattenere la furia del calciatore
avversario Domenichetti Pietro.
Prima di trattare nel merito il ricorso si rappresenta che le squalifiche per due giornate inflitte ai
calciatori La Vecchia Massimo, Ciarlarella Leo e Fortunato Valentino non sono impugnabili, come
espressamente previsto dall'art. 45, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva e,
pertanto, per questa parte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda gli altri punti del ricorso va rappresentato che il referto arbitrale e gli eventuali
supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento
delle gare, come espressamente previsto dall'art. 35, comma 1, C.G.S., quando le risultanze degli
stessi non sono manifestamente lacunose o contraddittorie.
Nel caso in esame l'arbitro nel supplemento di referto riporta con chiarezza i fatti verificatisi ed
indica senza ombra di dubbio i calciatori delle due squadre che hanno tenuto comportamento non
regolamentare.
Il video allegato, che, oltretutto, non dà nessuna garanzia tecnica e documentale, non può essere
visionato da questa C.D. perché in ambito dilettantistico le riprese televisive o altri filmati possono
essere utilizzati solo in caso di errore di individuazione dell'autore della infrazione e nel caso di
condotta violenta non visti dall'arbitro.
La valutazione sui fatti avvenuti durante la gara giocata il 13 gennaio 2013 va, quindi, fatta solo
sulle risultanze del referto di gara e del relativo supplemento.
Da essi si evince che l'arbitro ha sospeso la gara a seguito dei fatti che hanno visto interessati vari
calciatori di entrambe le società, individuati e non espulsi mediante la esibizione del cartellino
rosso, ma ritenuti espulsi per il loro comportamento manifestatosi durante la rissa. Tale scelta è
stata motivata dal direttore di gara dalla difficoltà di poter notificare le espulsioni agli stessi tenuto
conto delle particolari circostanze che si erano venute a creare a seguito degli episodi pure riportati
con particolarità nel referto. Ciò ha comportato il rientro negli spogliatoi e l'annotazione delle
espulsioni sul refertino di fine gara e della comunicazione delle decisioni mediante la consegna di
tale documento alle società.
La scelta del direttore di gara può ritenersi valida in considerazione del fatto che le società sono
state informate delle sue decisioni, anche se non nella immediatezza dei fatti, ma in un tempo
successivo e comunque al rientro delle squadre negli spogliatoi. Questa procedura di fatto non ha
avuto effetti diversi da quelli che si sarebbero avuti con la esibizione dei cartellini rossi ai calciatori
individuati dal direttore di gara, perché in entrambi i casi la squadra del San Martino si sarebbe
trovata sul campo con sei giocatori, cosa questa che avrebbe comunque costretto l'arbitro a
sospendere la gara in applicazione dell'art. 73, comma 2, delle N.O.I.F., con la differenza che ha
evitato possibili ulteriori e più gravi effetti conseguenti alla decisione per lo stesso direttore di gara
e per le persone che si trovavano sul campo.
Può farsi, invece, una valutazione dei comportamenti dei calciatori Di Legge Saverio e Di Legge
Giovanni ai fini della quantificazione delle sanzioni loro inflitte dal G.S. e verificare se ricorrono le
condizioni per riconoscere agli stessi una riduzione. Dal referto arbitrale Di Legge Saverio risulta
espulso per condotta violenta tenuta verso un avversario, che l'arbitro qualifica grave fallo di gioco,
e dal supplemento di referto risulta aver protestato verso l'arbitro per la sua decisione e spinto e
preso a pugni un avversario. Di Legge Giovanni viene individuato dall'arbitro tra coloro che "si
univano alla rissa" con specificazione della condotta tenuta, a differenza degli altri per i quali
questa specificazione non viene fatta. Per il primo, tenuto conto dei due fatti singolarmente
sanzionabili, non si ritiene vi siano le condizioni per una riduzione di squalifica; mentre per il
secondo è possibile ridurre la squalifica di una giornata in considerazione del fatto che il
comportamento tenuto può valutarsi alla pari di quello degli altri calciatori partecipanti alla rissa e
sanzionati con due giornate.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso nella parte riguardante le squalifiche dei calciatori Ciarlarella
Leo, Fortunato Valentino e La Vecchia Massimo, perché non impugnabili; DISPONE rigettarsi il
ricorso in merito alla richiesta di riconoscimento dell'errore tecnico dell'arbitro, confermando la
decisione del G.S. che infligge la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, e alla
squalifica del calciatore Di Legge Saverio, che si conferma in cinque giornate. ACCOGLIE il
ricorso in merito alla squalifica del calciatore Di Legge Giovanni e per l'effetto la riduce di una
giornata. Nulla per la tassa non versata.
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