COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 83 del 28.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/ 2/2013 SPORTING FORTORE – SAN MARCO LA CATOLA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 83 del 28.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/ 2/2013 SPORTING FORTORE - SAN MARCO LA CATOLA Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale, rileva che al 42' del secondo tempo, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della società ospite, si accendeva una rissa tra tesserati di entrambe le squadre tra i quali l'arbitro riusciva ad identificare, senza ombra di dubbio, i calciatori nn. 3, 13 e 49 della società Sporting Fortore e nn. 10 e 11 della società San Marco La Catola 1984 e li riteneva tutti espulsi. Nel frattempo il n. 4 della squadra locale si avvicinava all'arbitro, lo aggrediva verbalmente e gli impediva di riconoscere ulteriori tesserati. tutti questi calciatori. Riteneva espulso anche il n. 4. Dopo circa tre minuti l'arbitro sospendeva definitivamente la gara, “non essendo più nelle condizioni psico-fisiche” idonee per continuare la gara. Osserva questo GST. L'operato dell'arbitro nelle circostanze narrate non appare pienamente condivisibile. Bene ha fatto ad individuare e a riportare i nominativi dei tesserati protagonisti della rissa scatenatasi a fine gara. Ha sbagliato, però, nel ritenerli espulsi: infatti, come più volte ribadito anche dalla CAF, avrebbe però dovuto espellere tutti i calciatori coinvolti nella rissa mostrando loro il cartellino rosso. Avrebbe così potuto portare a termine la gara, tenuto conto che le società sarebbero rimaste in campo entrambe con nove calciatori (due calciatori dello Sporting Fortore ritenuti espulsi infatti in quel frangente non erano titolari). Anche la motivazione addotta per la mancata continuazione della gara (mancanza di condizioni psico-fisiche idonee), non è per nulla condivisibile considerato che la rissa é avvenuta soltanto tra i calciatori e l'arbitro non ne é rimasto assolutamente coinvolto. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di riconoscere l’errore tecnico commesso dall’arbitro e per gli effetti di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe; 2. di comminare alle società Sporting Fortore e San Marco La Catola un’ammenda di Euro 200; 3. di comminare alla società Sporting Fortore un’ulteriore ammenda di Euro 50 per non aver schierato i calciatori titolari con la prescritta numerazione da 1 a 11; 4. di squalificare per tre gare effettive i calciatori della società Sporting Fortore MOTTOLA Gianfranco (n. 49), SANTELLA Pasquale (n. 3) e ROMAGNOLO Mariano (n. 13); 5. di squalificare per due gare effettive il calciatore della società Sporting Fortore COLAVITA Salvatore (n. 4); 6. di squalificare per tre gare effettive i calciatori della società San Marco La Catola TOSCHES Michele (n. 10) e GALLO Antonio (n. 11). Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza.
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