COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società Sportiva C.S.F. CARMAGNOLA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato SOLDANO Ivan (Gara CARMAGNOLA – F.C. SAVIGLIANO del 27/01/2013, campionato di Promozione – girone C)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società Sportiva C.S.F. CARMAGNOLA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato SOLDANO Ivan (Gara CARMAGNOLA – F.C. SAVIGLIANO del 27/01/2013, campionato di Promozione - girone C) Con reclamo tempestivamente proposto la Società Sportiva C.S.F. CARMAGNOLA ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 31/01/2013, nei confronti del proprio tesserato, sig. SOLDANO Ivan, squalificato per quattro giornate per condotta violenta ed offensiva nei confronti dell’arbitro. A sostegno del reclamo la ricorrente lamenta l’eccessiva severità della sanzione disciplinare, specificando che il giocatore non avrebbe affatto inseguito l’arbitro per 30 metri come indicato nel comunicato, né lo avrebbe spintonato o minacciato, limitandosi a verbali proteste anche in considerazione della sanzione subita. L’esame del referto arbitrale, che com’è noto costituisce fonte di prova privilegiata nel diritto sportivo, non consente di apprezzare la tesi difensiva. La ricostruzione dell’accaduto operata dal direttore di gara è precisa e dettagliata, mettendo in evidenza la condotta violenta e minacciosa posta in essere dal Soldano, sia in occasione dell’espulsione che al termine della gara quando l’arbitro stava rientrando negli spogliatoi. Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la sanzione disciplinare sia stata correttamente quantificata dal Primo Giudice r i g e t t a il reclamo proposto dalla Società C.S.F. CARMAGNOLA, addebitando la tassa di reclamo che non risulta versata.
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