COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società POLISPORTIVA SANTA RITA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 31.01.2013 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara POLISPORTIVA BRUINESE – POLISPORTIVA SANTA RITA disputata in data 27.01.2013, Campionato Allievi Regionali – Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società POLISPORTIVA SANTA RITA avverso la decisione del Giudice
Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 31.01.2013 del Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta, in relazione alla gara POLISPORTIVA BRUINESE – POLISPORTIVA SANTA RITA
disputata in data 27.01.2013, Campionato Allievi Regionali - Girone F
Con ricorso inviato in data 01.02.2013, la Società POLISPORTIVA SANTA RITA si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato i propri calciatori Fogli e Cantone con la
squalifica per due giornate, ha sanzionato la società ricorrente con l’ammenda di euro 150 nonché
ha assegnato gara persa anche alla società ricorrente con risultato di 0-3.
La Società ricorrente chiede di annullare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della
Società e dei due tesserati nonché di omologare il risultato dell’incontro, che al momento della
sospensione vedeva la società ricorrente in vantaggio (3-2).
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
Con riferimento alla squalifica comminata ai calciatori Fogli Pietro e Cantone Angelo, nonchè con
riferimento all’ammenda comminata alla società ricorrente, si evidenzia come l’esame nel merito sia
precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede e
sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che comportino la “squalifica dei
calciatori fino a due giornate” (lett. a) nonché “i provvedimenti pecuniari non superiori a 150 euro”
(lett. d).
Quanto alla richiesta di omologare il risultato di 3-2 a favore della ricorrente, si evidenzia come non
rilevi in questa sede a quali soggetti sia da addebitare l’insorgere della rissa che, come evidenziato
in modo chiaro e netto dal direttore di gara ha coinvolto entrambe le società con pari responsabilità.
Nel referto si riporta come “tra le due squadre si accendeva una furiosa rissa a cui partecipavano
tutti i 22 giocatori sul terreno di gioco”. Il direttore di gara individuava tra i più facinorosi e violenti 2
giocatori per squadra, evidenziando come “tutti gli altri si aggredivano e si respingevano
vicendevolmente”. Corretta pertanto la decisione di sospendere la gara e di decretare, alla luce
delle pari responsabilità, gara persa per entrambe le squadre.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso proposto dalla Società POLISPORTIVA SANTA RITA con riferimento alla ammenda
comminata alla medesima ed alla squalifica comminata ai giocatori Fogli e Cantone, nonché
RESPINGE
il reclamo della medesima società con riferimento all’ulteriore doglianza relativa all’attribuzione di
gara persa per 0-3.
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