COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.P.D. PECETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 24.1.2013 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara PECETTO – VIANNEY disputata in data 19.1.2013, Campionato Giovanissimi Fascia B Torino Seconda Fase – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.P.D. PECETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 24.1.2013 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara PECETTO - VIANNEY disputata in data 19.1.2013, Campionato Giovanissimi Fascia B Torino Seconda Fase - Girone D Con ricorso inviato in data 25.1.2013 la Società PECETTO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2013 il giocatore MERANI Umberto e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente non nega che il proprio giocatore abbia sputato in seguito alla comunicazione dell’ammonizione bensì afferma che il gesto è stato rivolto da notevole distanza, certamente senza l’intenzione di attingere l’arbitro bensì come manifestazione di disprezzo per una decisione considerata ingiusta. Si ritiene inoltre eccessiva l’entità della squalifica in considerazione delle scuse presentate personalmente all’arbitro sia dal ragazzo che dal padre. Nella seduta dell’8.2.2013, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il Vice- Presidente del PECETTO, confermava quanto contenuto nel ricorso e, porgendo le scuse della Società per l’increscioso episodio, comunicava che, al fine di far comprendere al giovane il disvalore del gesto, anche la Società aveva assunto dei provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore impiegandolo in attività utili nel magazzino sociale quali raccolta e consegna maglie ecc. Il difensore della Società insisteva, invece, sulla ragguardevole distanza intercorrente tra il giocatore e l’arbitro di talchè il direttore di gara non sarebbe intercorso nel pericolo di essere attinto ed insisteva nella richiesta di ridimensionamento della sanzione. Il ricorso merita parziale accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto dell’arbitro è puntuale e preciso nel riferire della condotta del MERANI che, dopo essere stato ammonito, si girava verso il direttore di gara sputandogli contro senza colpirlo. Di nessun rilievo appare stabilire la reale distanza tra i due, posto che da una parte è ben comprensibile un gesto istintivo da parte dell’arbitro senza ragionare più di tanto sul suo essere o meno a portata di tiro. D’altra parte se il giocatore avesse deliberatamente atteso di essere lontano per porre in essere la vile condotta, la sua posizione non migliorerebbe affatto perché il comportamento descritto non consisterebbe in un gesto d’impulso, bensì andrebbe addirittura considerato premeditato. L’entità della sanzione applicata dal Giudice di primo grado corrisponde ai normali canoni adottati dalla Giustizia Sportiva in abito dilettantistico, che equipara lo sputo, per i connotati di vigliaccheria e volgarità che presenta, alla condotta violenta. Tuttavia, nel caso di specie può essere contenuta per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo, la giovane età del calciatore giustifica, a parità di comportamento illecito, una sanzione minore rispetto a quella applicabile agli atleti più maturi. Inoltre le scuse prontissime presentate all’arbitro non solo dal MERANI, ma anche dal padre lasciano intendere che il giovane ha compreso il disvalore del gesto e vive in ambiente idoneo a favorirne l’educazione ai valori di lealtà sportiva. Infine, la Società medesima ha provveduto a censurare immediatamente il comportamento del proprio calciatore assumendo essa stessa provvedimenti disciplinari. Alla luce delle suesposte ragioni appare equo contenere l’entità della sanzione a carico del MERANI in tre mesi di squalifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore MERANI Umberto rideterminandone la durata fino al 19.4.2013. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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