COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. SAVIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 53 del 7/02/13 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara SAVIGLIANO – VIRTUS MONDOVI’ disputata il 3/02/13 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. SAVIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 53 del 7/02/13 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara SAVIGLIANO – VIRTUS MONDOVI’ disputata il 3/02/13 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 8/02/13, la A.S.D. F.C. SAVIGLIANO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara SAVIGLIANO – VIRTUS MONDOVI’, disputata il 3/02/2013 nell’ambito del Campionato di Promozione - Girone C, contenute nel C.U. N° 53 del 7/02/2013 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. La società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione dei fatti descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che venga ridotta l’entità dell’ammenda di € 300,00 inflitta alla società, che vengano ridotte le squalifiche per DUE gare inflitte ai giocatori MORRA Daniele, CASAMASSIMA Piero, BORTOLAS Ermes e CHIARELLI Alessandro, la squalifica fino al 15/04/2013 inflitta all’allenatore PENGUE Sebastiano e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 15/04/2013 comminata nei confronti del dirigente PROFETA Giuseppe. La Commissione Disciplinare Territoriale, •premesso che non sono impugnabili le squalifiche dei giocatori fino a DUE giornate per la previsione normativa di cui all’art. 45, comma 3, lett. a) del C.G.S.; •esaminato attentamente il puntuale e circostanziato supplemento di rapporto del direttore di gara, il quale, pur nella confusione venutasi a creare nel dopo gara, riusciva ad individuare nelle persone del dirigente PROFETA Giuseppe e dell’allenatore PENGUE Sebastiano gli autori delle violente contestazioni, delle reiterate minacce e degli insulti di carattere razzista rivolte alla terna arbitrale; •considerato che anche i due assistenti hanno fatto pervenire un circostanziato rapporto che puntualmente conferma tutte le circostanze descritte dal direttore di gara ed individua nei signori PROFETA Giuseppe e PENGUE Sebastiano fra i più scalmanati autori delle proteste, minacce ed insulti razzisti rivolti alla terna; •ritenuto che appaiono congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo nei confronti dei summenzionati tesserati, per la natura antisportiva e odiosamente razzista dei comportamenti tenuti; DELIBERA 1. di dichiarare inammissibile il ricorso, relativamente alla parte che riguarda la squalifica dei giocatori MORRA Daniele, CASAMASSIMA Piero, BORTOLAS Ermes e CHIARELLI Alessandro, confermando conseguentemente le squalifiche per DUE gare effettive inflitte ai suddetti calciatori; 2. di respingere totalmente il reclamo proposto; 3. di confermare l’ammenda di € 300,00 inflitta alla società, la squalifica fino al 15/04/2013 inflitta all’allenatore PENGUE Sebastiano e l’inibizione a svolgere ogni attività, sempre fino al 15/04/2013, comminata nei confronti del dirigente PROFETA Giuseppe; 4. di disporre l’incameramento della tassa di reclamo versata a mezzo bonifico bancario dalla A.S.D. F.C. SAVIGLIANO all’atto della proposizione del reclamo.
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