COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società POLISPORTIVA VIANNEY avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 54 del 14.02.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara INFERNOTTO – POLISPORTIVA VIANNEY disputata in data 10.02.2013, Campionato Prima Categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società POLISPORTIVA VIANNEY avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 54 del 14.02.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara INFERNOTTO – POLISPORTIVA VIANNEY disputata in data 10.02.2013, Campionato Prima Categoria - Girone E Con ricorso inviato in data 16.02.2013, la POLISPORTIVA VIANNEY si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Ferrantino Matteo con la squalifica per quattro giornate per avere spinto a terra con violenza un giocatore avversario, offendendolo, nonché per avere tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta che il proprio giocatore abbia offeso l’arbitro, essendosi il tesserato limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara “con piglio deciso ma senza profferire alcuna offesa o insulto”. La società porge poi le scuse “per la reazione avuta” dal giocatore nei confronti dell’avversario e dell’arbitro”. Tra le righe del ricorso si annida il riconoscimento circa la condotta non consona del giocatore. Il Ferrantino, difatti, in qualità di capitano aveva il pieno diritto di interloquire anche in modo fermo con il direttore di gara. Ed ove le proteste fossero rimaste pacate e civili non avrebbero comportato di certo la pesante sanzione, da un lato, e le pronte scuse della società, dall’altro. Del resto, il direttore di gara è preciso e puntuale nel riferire i fatti ed, in particolare, nel dettagliare le frasi proferite dal calciatore. Frasi certamente offensive e meritevoli di sanzione, posto che non vi è motivo per ritenere che il direttore di gara abbia riferito i fatti in maniera imprecisa ed infedele. La sanzione inflitta è tuttavia eccessiva e sproporzionata rispetto al contesto ed all’effettiva portata offensiva delle parole pronunciate. Contenuta appare la condotta violenta tenuta dal Giocatore. La Società ricorrente ha riconosciuto il censurabile comportamento del proprio tesserato. La sanzione è suscettibile di riduzione lieve, posto che il ruolo di capitano impone oltremodo una condotta corretta e rispettosa. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE A tre giornate la squalifica comminata al giocatore FERRANTINO Matteo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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