COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società U.S. STELLA ALPINA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 14.2.2013 della Delegazione Provinciale in relazione alla gara SERRAVALLESE – STELLA ALPINA disputata in data 10.2.2013, Campionato di II Categoria Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della società U.S. STELLA ALPINA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 40 del 14.2.2013 della Delegazione Provinciale in relazione alla gara
SERRAVALLESE – STELLA ALPINA disputata in data 10.2.2013, Campionato di II Categoria
Girone D
Con ricorso inviato in data 19.2.2013 la Società STELLA ALPINA si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino all’11.4.2013 l’allenatore sig. RACO
Stefano e ne chiede la revoca o riduzione.
La società ricorrente ammette che il proprio allenatore, a fine gara si sia rivolto all’arbitro per
ricevere spiegazioni su alcune decisioni, ma afferma che successivamente sarebbe stato aggredito
dal portiere avversario. In seguito, sarebbe stato verbalmente aggredito verbalmente da un tifoso
della SERRAVALLESE e la conseguente reazione verso il resto della tribuna sarebbe stata motivata
dal timore per l’incolumità della compagna che si trovava presente tra il pubblico e di cui si allega
l’attestato di gravidanza.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto arbitrale, riferisce puntualmente non solo delle sprezzanti frasi rivolte
dal RACO al direttore di gara, ma anche del tentativo di aggressione del medesimo nei confronti del
portiere avversario, del pugno inferto alla rete di recinzione e delle successive minacce rivolte al
pubblico. Non v’è alcun motivo di non credere allo stato di gravidanza della compagna
dell’allenatore ed alla sua presenza tra il pubblico ma, a giudicare da quanto riportato dall’arbitro,
sarebbero stati gli spettatori a reagire alla condotta scomposta del RACO e non viceversa come
sostenuto dalla ricorrente.
La sanzione applicata dal primo Giudice appare, dunque, congrua alla gravità del fatto ed alla
persistenza nella condotta intemperante.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società STELLA ALPINA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della
relativa tassa che non risulta versata.
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