COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della società F.C..D. PINEROLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 53 del 7.2.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CARMAGNOLA – PINEROLO disputata in data 3.2.2013, Campionato Allievi Regionale 2° FASE – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della società F.C..D. PINEROLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 53 del 7.2.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CARMAGNOLA – PINEROLO disputata in data 3.2.2013, Campionato Allievi Regionale 2° FASE - Girone F Con ricorso inviato in data 8.2.2013 la Società PINEROLO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato entrambe le società con la perdita della gara e con l’ammenda per € 150, nonché con la squalifica per cinque gare il giocatore MARTINA Gabriele e chiede la revoca delle sanzioni a proprio carico ovvero la ripetizione della gara e la riduzione dell’ammenda e della squalifica al proprio calciatore. Va, innanzi tutto, precisato che, quanto alle richieste relative alla sanzione della perdita della gara, il reclamo non può essere esaminato nel merito poichè la Società ricorrente ha omesso di inviare copia dell’atto alla controparte così come previsto dall’art. 46 comma 5 C.G.S per i casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito (o determinato dal Giudice Sportivo) e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al resto, la società ricorrente non giustifica la reazione del proprio calciatore in conseguenza del fallo subito, ma asserisce che il medesimo all’uscita dal campo è stato aggredito dai due giocatori avversari contestualmente espulsi. Si rileva altresì che, in conseguenza della rissa che si è determinata nei pressi degli spogliatoi, i calciatori del PINEROLO sarebbero rimasti in campo andando a dar man forte al proprio compagno di squadra solo in un secondo momento, allorquando pressoché tutti i giocatori del CARMAGNOLA avevano già abbandonato il terreno di gioco. Nella seduta del 22.2.2013 interrogato da questa Commissione per averne fatto richiesta, il Presidente del PINEROLO ribadiva l’estraneità dei propri tesserati ai disordini che hanno determinato la prima rissa tra calciatori avvenuta nei pressi degli spogliatoi anche con la partecipazione di una parte di pubblico e successivamente, una volta che la situazione era stata sedata, la seconda rissa cagionata dal rifiuto dell’allenatore avversario di abbandonare il campo. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nelle parti ammissibili. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, effettivamente, il preciso rapporto dell’arbitro avrebbe potuto consentire di distribuire meglio le responsabilità per gli incresciosi fatti che hanno condotto alla sospensione della gara. Il referto dà atto dell’opera di persuasione esercitata con successo dall’allenatore del PINEROLO per trattenere i propri calciatori in campo e della loro partecipazione alla colluttazione nei pressi degli spogliatoi solo dopo aver visto “che la cosa si stava aggravando”. Viene, altresì, riferito della deplorevole condotta dell’allenatore del Carmagnola il quale, una volta sedati gli animi, si è abbandonato a proteste, rifiutando di abbandonare il campo dopo la notifica dell’espulsione, innescando in tal modo, nuovi battibecchi tra i calciatori che determinavano l’arbitro a sospendere definitivamente la gara. Nel contesto delineato, la responsabilità dei tesserati della squadra ospite appare veramente modestissima e, pertanto, l’ammenda va contenuta in € 50,00. Analogo discorso per il calciatore Gabriele MARTINA: è difficile pensare che, venuto a contatto nei pressi degli spogliatoi con i due giocatori avversari espulsi contestualmente e, forse, anche con alcuni spettatori, abbia deliberatamente provocato la colluttazione. Il giocatore pertanto deve essere chiamato a rispondere solo del violento fallo di reazione che ne ha determinato l’espulsione e la squalifica a suo carico può essere contenuta in tre turni di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore MARTINA Gabriele determinandone la durata a tre giornate nonché l’ammenda a carico della società F.C.D. PINEROLO determinandone l’ammontare ad € 50,00. Dichiara inammissibile il reclamo nel resto. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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