COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/ 2/2013 CENTRO JONICO TARANTO – UGGIANO CALCIO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/ 2/2013 CENTRO JONICO TARANTO - UGGIANO CALCIO Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: 1) per tutta la durata della gara l'Arbitro riceveva continue offese eminacce dai sostenitori ivi presenti; 2) al 17º del p. t. RICCHELLA CATALDO ( POL. CENTRO JONICO) veniva espulso per aver colpito con un forte calcio alla caviglia un calciatore della squadra avversaria ed abbandonava il terreno di giuoco con ritardo; 3) al 44º del p. t. BEVILACQUA LUCA (POL. CENTRO JONICO) veniva espulso per aver colpito al volto un avversario con una forte gomitata, provocandogli intenso dolore e, mentre ritardava l'uscita dal terreno di giuoco, proferiva all'indirizzo dell'Arbitro gravi minacce; 4) alla fine del primo tempo il Direttore di gara ritardava il rientro negli spogliatoi poiché i calciatori della soc. POL. CENTRO JONICO ponevano in essere atteggiamenti inequivocabilmente orientati ad aggredire i calciatori della squadra avversaria; 5) mentre l'Arbitro percorreva il corridoio che portava agli spogliatoi lo stesso veniva ripetutamente spintonato da due persone estranee che lo strattonavano prendendolo dal petto, provocandogli intenso dolore ed impedendogli di accedere all'interno dello spogliatoio; 6) uno dei due aggressori mostrava al Direttore di gara un coltellino che brandiva con la mano destra, minacciandolo di tagliargli la gola ove non avesse concesso 2 rigori in favore della squadra locale; 7) la stessa persona estranea con la mano sinistra afferrava il Direttore di gara provocandogli intenso e persistente dolore, tentando unitamente al proprio sodale di accedere, senza riuscirvi, all'interno dello spogliatoio dell'Arbitro, non prima di aver colpito la porta dello stesso con calci, pugni e sputi; 8) il calciatore BEVILACQUA LUCA impediva che i dirigenti della soc. POL. CENTRO JONICO intercettassero le due persone estranee intente ad aggredire il Direttore di gara; 9) una volta guadagnato a fatica lo spogliatoio il Direttore di gara richiedeva telefonicamente l'intervento dei Carabinieri; 10) durante lo svolgimento dei fatti sopra riportati altre due persone estranee colpivano con calci alcuni tesserati della soc. A.S.D. UGGIANO CALCIO; 11) durante il corso del secondo tempo, in occasione del pareggio da parte della soc. POL. CENTRO JONICO, entrambi i calciatori sopra individuati facevano nuovamente ingresso sul terreno di giuoco per festeggiare con i propri compagni di squadra; 12) a fine gara i calciatori precedentemente espulsi (RICCHELLA CATALDO e BEVILACQUA LUCA - soc. POL. CENTRO JONICO) rientravano sul terreno di giuoco e, una volta raggiunto il Direttore di gara, proferivano all'indirizzo di questi gravi minacce, intimandogli di nonriportare sul referto di gara i fatti di cui sopra; 13) il S.O.S. presente, in persona del sig. BUIA ALESSANDRO, non poneva in essere alcun atto utile ad evitare l'aggressione subita dal Direttore di gara; tanto rilevato, questo Giudice Sportivo, visto ed applicato l'art. 18 CGS DELIBERA Di comminare alla soc. POL. CENTRO JONICO: - la punizione sportiva della disputa di n. 3 gare a porte chiuse e in campo neutro, sanzione da scontarsi con effetto immediato; - l'ammenda di € 500.00 per i fatti di cui sopra; - di inibire il sig. BUIA ALESSANDRO (POL. CENTRO JONICO) fino al 30.06.2013; - di squalificare per 4 gare RICCHELLA CATALDO (POL. CENTRO JONICO); - di squalificare per 6 gare BEVILACQUA LUCA (POL. CENTRO JONICO).
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