COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – A.S.D. ANDRANO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro e ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – A.S.D. ANDRANO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro e ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che sulla base di chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato che l’ingresso in campo di soli 4 dirigenti della società UGGIANO è stato finalizzato dapprima alla esultanza per la rete segnata da parte dell’UGGIANO CALCIO e successivamente per bloccare l’invasione da parte di un solo spettatore che ha colpito l’arbitro alla schiena senza ulteriori più gravi incidenti; - ritenuto pertanto che l’intervento dei su citati dirigenti della società UGGIANO CALCIO può costituire una valida attenuante ai fini della irrogazione della sanzione a cui va aggiunta la rettifica del numero di persone entrate in campo così come precisato dal direttore di gara per cui può accedersi ad un parziale accoglimento del ricorso e quindi a ritenere più equa la sanzione della squalifica del campo a porte chiuse ed in campo neutro per una giornata (già scontata) P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi ad una giornata la squalifica del campo a porte chiuse ed in campo neutro per una giornata (già scontata) così modificando tutti gli altri provvedimenti già adottati dal Primo Giudice; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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