COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – A.S.D. ANDRANO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro e ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – A.S.D. ANDRANO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della
A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 2 giornate a porte chiuse e in campo
neutro e ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31
Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che sulla base di chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato che l’ingresso in
campo di soli 4 dirigenti della società UGGIANO è stato finalizzato dapprima alla esultanza
per la rete segnata da parte dell’UGGIANO CALCIO e successivamente per bloccare
l’invasione da parte di un solo spettatore che ha colpito l’arbitro alla schiena senza ulteriori
più gravi incidenti;
- ritenuto pertanto che l’intervento dei su citati dirigenti della società UGGIANO CALCIO può
costituire una valida attenuante ai fini della irrogazione della sanzione a cui va aggiunta la
rettifica del numero di persone entrate in campo così come precisato dal direttore di gara
per cui può accedersi ad un parziale accoglimento del ricorso e quindi a ritenere più equa
la sanzione della squalifica del campo a porte chiuse ed in campo neutro per una giornata
(già scontata)
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi ad una giornata la squalifica del campo a porte chiuse ed in campo neutro per una
giornata (già scontata) così modificando tutti gli altri provvedimenti già adottati dal Primo
Giudice;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – A.S.D. ANDRANO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro e ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia)."