COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO COPPA PUGLIA Gara: A.S.D. BITETTO – A.S.D. FORTIS MURGIA del 10 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GERNONE Vito Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
TORNEO COPPA PUGLIA
Gara: A.S.D. BITETTO – A.S.D. FORTIS MURGIA del 10 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D.
BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore GERNONE Vito Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17
Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- ritenuto che il comportamento del calciatore GERNONE Vito Marco pur gravemente
antisportivo e violento nei confronti di un avversario può essere adeguatamente punito con
la squalifica fino al 30 giugno 2013 anche perché dalle precisazioni fornite dall’arbitro il
calciatore suddetto non ha rivolto a lui le frasi irriguardose attribuitegli dal Primo Giudice ma
al calciatore avversario da lui aggredito
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 30 Giugno 2013 la squalifica inflitta al calciatore GERNONE Vito Marco della
società A.S.D. BITETTO;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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