COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: A.S.D. Sporting Laterza – A.C.D. Massafra del 13.01.2013 (Reclamo dell’A.C.D. Massafra del 24.1.2013 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 39 del 17.1.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
GARA: A.S.D. Sporting Laterza – A.C.D. Massafra del 13.01.2013 (Reclamo dell’A.C.D.
Massafra del 24.1.2013 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la
Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto
n. 39 del 17.1.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
sentito l’avv. Giandomenico Pilolli per la reclamante;
considerato che, come emerso nel corso dell’istruttoria, la definitiva sospensione della gara è
imputabile alla condotta causale omissiva dell’A.S.D. Sporting Laterza, Società ospitante, la quale
non ha preso tutte le misure necessarie per consentire la ripersa dell’incontro dopo i fatti occorsi a
partire dal 28’ minuto del secondo tempo, mentre nessuna specifica responsabilità può essere
ascritta all’A.C.D. Massafra;
rilevato, infatti, che il Sig. Mellone Angelo non ha dato causa al ritiro della propria squadra, come
precisato dall’Arbitro sentito a chiarimenti;
considerato, pertanto, che la condotta tenuta dal predetto Mellone Angelo va comunque
sanzionata, sebbene in misura lievemente inferiore a quanto inflittogli dal Giudice di prime cure;
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo
DELIBERA
- revocarsi la punizione sportiva della perdita della gara inflitta alla Società reclamante;
- ridursi sino a tutto il 10.03.2013 la squalifica inflitta all’allenatore dell’A.C.D. Massafra, Sig.
Mellone Angelo;
- non addebitarsi alcuna tessa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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