COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO RACALE – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPANO Lauca, COLITTI Cristian, CAGGEGI Manuele, CORSANO Francesco e INGUSCIO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. ATLETICO RACALE – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 27 Gennaio 2013
(Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPANO Lauca, COLITTI Cristian, CAGGEGI Manuele,
CORSANO Francesco e INGUSCIO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Comunicato Ufficiale n. 61 – pag. 61 di 64
- rilevato che il comportamento del calciatore CORSANO Francesco è risultato
particolarmente violento, minaccioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui si
appalesa adeguata la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata;
- rilevato che il calciatore INGUSCIO Stefano, ritenuto responsabile di comportamento
violento e minaccioso nei confronti dell’arbitro, pur con l’aggravante della qualifica di
capitano del RACALE può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 7 gare, così
ridotta quella di 8 gare inflitta dal Primo Giudice;
- rilevato che il comportamento dei calciatori SPANO Luca, COLITTI Cristian e CAGGEGI
Manuele (qualificabile quale condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva nei confronti
dell’arbitro) può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica di n. 4 giornate per
ciascuno dei calciatori succitati (squalifica, allo stato, già scontata);
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a n. 7 giornate la squalifica inflitta al calciatore INGUSCIO Stefano della società
RACALE;
- ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta ai calciatori SPANO Luca, COLITTI Cristian e
CAGGEGI Manuele della società RACALE (già scontata);
- confermarsi la squalifica inflitta al calciatore CORSANO Francesco;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO RACALE – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPANO Lauca, COLITTI Cristian, CAGGEGI Manuele, CORSANO Francesco e INGUSCIO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia)."