COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: POL. GIOVINAZZO – PRO MOLFETTA CALCIO del 13.01.2013 Reclamo della Polisportiva Giovinazzo del 24.01.2013 avverso la squalifica sino al 30.06.2013 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CESARE PERFETTO, pubblicata su C.U. C.R. Puglia n. 54 del 17.01.2013

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: POL. GIOVINAZZO – PRO MOLFETTA CALCIO del 13.01.2013 Reclamo della Polisportiva Giovinazzo del 24.01.2013 avverso la squalifica sino al 30.06.2013 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CESARE PERFETTO, pubblicata su C.U. C.R. Puglia n. 54 del 17.01.2013 Letto il reclamo della società in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Sentito l’arbitro che ha fornito supplemento di rapporto arbitrale; -Rilevato che i fatti ascritti - pur deplorevoli specie se rapportati al contesto di un torneo improntato essenzialmente alle regole della correttezza in campo – inducono a ricondurre l’episodio nell’alveo di un’animata contestazione, seppur culminata in una spinta volontaria senza conseguenze nei confronti dell’arbitro, piuttosto che in quello del tentativo di una deliberata aggressione; -Osservato, peraltro, che non viene negata la sussistenza del fatto ascritto, bensì la specifica intenzionalità, e fermo restando la circostanza, riconosciuta dalla società reclamante, che il medesimo calciatore rivolgeva, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, frasi insultanti all’indirizzo del direttore di gara; -Ritenuto che la sanzione vada ridotta in relazione alla diversa qualificazione del fatto; DELIBERA Ridursi la squalifica inflitta al calciatore sig. CESARE PERFETTO sino a tutto il 17.03.2013; Non addebitarsi alcuna tassa, atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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