COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COFFARO F.C. 2012 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 31.01.2013. Gara Havana / Coffaro F.C. 2012 del 27.01.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
COFFARO F.C. 2012 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 31.01.2013.
Gara Havana / Coffaro F.C. 2012 del 27.01.2013.
Con reclamo tempestivamente depositato La Società Coffaro ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata disposta la punizione sportiva della perdita della gara a carico di ambedue le società con il risultato di 0-3, in quanto entrambe oggettivamente responsabili dei fatti che hanno impedito la regolare effettuazione della gara stessa, nonché avverso i provvedimenti di squalifica dei calciatori Gianni Carta ed Alessandro Boi per comportamenti gravemente violenti nei confronti di giocatori avversari. La ricorrente, negli articolati motivi dell’impugnazione, chiede l’omologazione del risultato maturato sul campo ed in via subordinata la ripetizione della gara; con riferimento invece alle squalifiche inflitte chiede la loro riduzione equamente proporzionata a quanto veramente accaduto sul campo.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, sentiti il direttore di gara ed il presidente pro tempore della reclamante, delibera quanto segue.
Il direttore di gara, nel ribadire di aver sospeso la gara in oggetto, evidenzia la circostanza che la rissa che ha determinato, a suo dire, l’impossibilità di portare a termine la partita è stata determinata dal pugno che il portiere del San Basilio ha sferrato nei confronti dell’avversario, calciatore della reclamante. Ne conseguiva l’ingresso di enbrambi i componenti della panchina che davano vita ad una baruffa che durava un paio di minuti.
Da quanto sopra evidenziato si descrive che il fatto che ha determinato la sospensione della gara è scaturito unicamente dalla condotta del calciatore del San Basilio, di talché è ad essa unicamente attribuibile la responsabilità dell’accaduto. Si evidenzia, inoltre, che dalle precisazioni rese dal direttore di gara nel corso della sua conduzione, è pure emerso il fatto che i componenti della panchina della ricorrente entravano in campo al solo fine di separare i contendenti ed allontanare gli atleti del San Basilio più facinorosi.
Peraltro, la reclamante non avrebbe avuto alcun interesse a fomentare la rissa o comunque cercare di interrompere la gara per il punteggio che maturava sul campo a qualche minuto dalla fine del match.
Per quanto concerne invece i provvedimenti di squalifica impugnati, entrambi sono equi e proporzionati alle condotte poste in essere dei calciatori della ricorrente, sebbene entrambe le sanzioni debbano essere parificate nella loro quantificazione nel numero di tre giornate.
Per tutte queste ragioni, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, revoca la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Coffaro, ed assegna la vittoria con il punteggio di 0-3 alla stessa società ricorrente; riduce la squalifica del calciatore Carta Gianni a numero tre giornate di squalifica e conferma nel resto.
Dispone la restituzione della tassa.
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