COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GIRASOLE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 21.02.2013. Gara Girasole / Idolo del 17.02.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. GIRASOLE (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 21.02.2013.
Gara Girasole / Idolo del 17.02.2013.
Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Girasole ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale il calciatore Andrea Matta è stato squalificato per quattro gare per aver colpito un giocatore avversario con un violento pugno al viso che ne provocava la caduta. La reclamante, nei motivi del gravame, rimarca la sproporzionatezza della sanzione inflitta e chiede la sua equa riduzione.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue.
Dalla disamina dei fatti emerge pacificamente l’azione di reazione violenta posta in essere dal calciatore Matta, di talchè lo stesso va certamente punito per la sua condotta. Tuttavia, in virtù dell’assenza di una prova circa le lesioni eventualmente riportate dal calciatore colpito, e del fatto che l’art. 19, comma 4, lett. b) stabilisce la punizione di tre giornate di squalifica per il calciatore che pone in essere una condotta violenta nei confronti di altro calciatore, la sanzione più adeguata è quella prevista normativamente nel minimo disciplinato dal codice: ne consegue che la sanzione più equa e più adeguata al caso di specie è quella di numero tre giornate di gara di squalifica.
Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica da quattro a tre gare.
Dispone altresì la restituzione della tassa.
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