COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D.STINTINO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 21.02.2013. Gara Tergu / Stintino del 17.02.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D.STINTINO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 21.02.2013. Gara Tergu / Stintino del 17.02.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la ACD Stintino ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale i giocatori Arrigo e Gadau sono stati squalificati per tre gare per condotte violente a carico di altri giocatori e per insulti al direttore di gara. Nei motivi del gravame la ricorrente chiede la riduzione delle squalifiche. La Commissione, letti gli atti, delibera quanto segue. Le sanzioni comminate sono eque ai fatti, anche in virtù del disposto normativo di cui agli artt. 19, comma 4, lett. b) e lett. a), di talché la squalifica va integralmente confermata per entrambi. Peraltro dall’impugnazione non emerge alcun elemento utile a screditare quanto contenuto sul referto di gara. Per tutti questi motivi la Commissione rigetta il reclamo e dispone l’incamero della tassa.
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