COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. ALLAI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 07.02.2013. Gara Austis / Allai del 03.02.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. POL. ALLAI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 07.02.2013.
Gara Austis / Allai del 03.02.2013.
La Società Polisportiva Allai ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per otto gare il calciatore Bratzu Alberto per avere colpito intenzionalmente con un pugno al viso il giocatore avversario Cambedda Marco, che a sua volta reagiva colpendo il primo con pugni e calci al viso, dopodiché altro calciatore della Società Allai, nel tentativo di separare i due giocatori resesi protagonisti della zuffa, riceveva un pugno sul volto da uno dei due, non riconosciuto dal direttore di gara, che gli provocava l’immediata perdita di un dente.
La Società reclamante chiede di annullare, o, in alternativa, di ridurre la squalifica del Bratzu, affermando che quest’ultimo, si sarebbe limitato ad uno scambio di spinte con il Cambedda ed escludendo in particolare che abbia colpito con un pugno il compagno rimasto vittima di lesioni.
Il Presidente della reclamante, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendo in modo tassativo che il Bratzu non è stato autore di alcun atto di violenza nei confronti del compagno che ha subito la perdita del dente.
La Commissione, letto il referto arbitrale, rilevato che il Bratzu risulta essere autore soltanto di calci e pugni sferrati per reazione ad un avversario che l’aveva colpito con un pugno, e che pertanto non possono essere a lui addebitati successivi fatti di violenza commessi da altri, ritiene che la squalifica debba essere ridotta alla sanzione minima di tre giornate, previste dall’art. 19, comma 4, lett. b), per la condotta violenta nei confronti di altri calciatori.
La Commissione, per questi motivi, in parziale riforma della decisione impugnata DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Bratzu Alberto da otto a tre giornate.
Dispone la restituzione della tassa.
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