COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 118/A S.P.D. BRANCIFORTI (EN), avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica – Gara campionato di 3^ categoria, S.Sebastiano/Branciforti del 27/01/2013 – C.U. N° 28 del 06/02/2013 Delegazione Provinciale Enna.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 118/A S.P.D. BRANCIFORTI (EN), avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica - Gara campionato di 3^ categoria, S.Sebastiano/Branciforti del 27/01/2013 – C.U. N° 28 del 06/02/2013 Delegazione Provinciale Enna. La S.P.D. Branciforti propone appello avverso il provvedimento sopra indicato assunto dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Enna, chiedendo la revoca della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, in quanto la società San Sebastiano non fa classifica. Ed a tal fine richiama una decisione dell’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. e la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata sul C.U. n° 14 s.s. 2012-2013. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che in punto di fatto è pacifico che la S.P.D. Branciforti, per stessa ammissione della reclamante, non ebbe a presentarsi a disputare l’incontro sopra indicato. La fattispecie in questione è regolata dall’art. 53 delle N.O.I.F. il quale al comma 2 prevede che la squadra che rinuncia a disputare una gara di campionato subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazioni di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. I richiami giurisprudenziali, che a dire della reclamante sosterrebbero la sua tesi, non sono pertinenti al caso in esame. Infatti, la sentenza dell’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. riguarda le modalità con cui devono essere scontate le squalifiche dei calciatori in gare ufficiali e che abbiano comunque un effetto ai fini della classifica. Parimenti non è conducente la decisione del Giudice Sportivo citata perché la squadra che in quel caso non si era presentata era proprio quella che non faceva classifica e non già l’altra contendente, per cui l’applicazione del punto di penalizzazione in quel caso non avrebbe, comunque, avuto alcun effetto. Ciò detto, nel caso di specie, va ancora aggiunto che lo scopo della norma è quello di sanzionare con efficacia la mancata presentazione a gare ufficiali indipendentemente dalla circostanza che le stesse abbiano o meno effetti ai fini della classifica. Sulla mancata presentazione, peraltro, la reclamante nulla dice se non che si sia trattato di un disguido organizzativo, ragion per cui il reclamo in questione non può trovare accoglimento, anche perché lo stesso riguarda una sanzione accessoria a quella principale non impugnata. P.Q.M. Respinge l’appello come sopra proposto disponendo incamerarsi la tassa reclamo versata di € 130,00.
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