COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 123/A A.S.D. SCIACCA (AG), avverso squalifica dell’allenatore Sig. Ettore Milanese fino al 31/12/2013 – Gara Promozione girone A, A.S.D. Sciacca/U.S.D. Aragona del 02/02/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 123/A A.S.D. SCIACCA (AG), avverso squalifica dell'allenatore Sig. Ettore Milanese fino al 31/12/2013 - Gara Promozione girone A, A.S.D. Sciacca/U.S.D. Aragona del 02/02/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013. La A.S.D. Sciacca propone appello avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo l'annullamento della squalifica nel presupposto che l'allenatore Sig. Ettore Milanese non ha compiuto quanto addebitatogli, da ascriversi alla responsabilità del dirigente accompagnatore ufficiale. Chiede altresì che vengano sentiti sia il dirigente accompagnatore ufficiale che l'allenatore. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Rileva altresì che il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara e non sono ammesse testimonianze e confronti di sorta. In tali documenti ufficiali, segnatamente nel rapporto di gara redatto dall'arbitro, si rileva che il Sig. Ettore Milanese, non iscritto in distinta perché squalificato, a fine partita al rientro negli spogliatoi, unitamente ad altro soggetto non identificato, con questi apriva il cancello della tribuna e correndo e gridando profferiva minacce dell'arbitro. Il Sig. Ettore Milanese scagliava contro il direttore di gara un violento pugno, non colpendolo solo grazie allo scudo formato dal servizio d'ordine i cui addetti riuscivano a garantire piena tutela all'arbitro. La sanzione irrogata dal primo Giudice appare equa e ben proporzionata, rispetto a quanto rilevabile nei documenti ufficiali e nella ricerca di assicurarne concreta afflittività, tenuto conto che trattasi di soggetto recidivo, già raggiunto da n° 3 provvedimenti di squalifica tra campionato e coppa in questa stagione sportiva (di cui due già scontati) e in atto squalificato fino al 31/05/2013. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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